Quesito su Pignoramento immobiliare e impossibilità di far fronte ad accordo di transazione durante il Covid-19

Nome: giuseppe

Email: ***

Sito web: consiglilegali.org

Quesito: ho la prima casa pignorata dal condominio per lavori approvati ma fatti in modo dissimile dal mandato che non ho voluto pagare, oggetto di altro procedimento legale promosso assieme ad altri due condomini nei confronti dell’Amministratore e del direttore lavori, ho chiesto un rateizzo della cifra e mi è stato concesso in 36 rate mensili di circa 940,00 euro. sono un titolare di partita iva, e da febbraio non lavoro. la rata la pago il 3 di ogni mese con tolleranza di 15 giorni. Per la quarantena non ho pagato la rata del 3 marzo, mentre i tribunali sono stati chiusi il 9/3. ho fatto chiedere una sospensione al Giudice dal mio legale, mi ha detto che è sospesa per Aprile e maggio, devo pagare quella di Marzo, e tenendo conto che non stiamo lavorando, come farò a pagare a Giugno? Grazie

Risposta al quesito:

Buongiorno, purtroppo la Sua situazione è complicata come quella di tanti e la ripresa dell’attività lavorativa ed economica sarà indubbiamente graduale e lenta.
In merito alla vicenda da Lei riferita, innanzitutto Le preciso che sono state sospese per 6 mesi tutte le procedure esecutive immobiliari quando l’immobile pignorato è abitazione principale del debitore, come nel Suo caso.
Per il resto Le suggerirei di cercare un accordo con il creditore e farlo presente anche al giudice, visto che dal contenuto del messaggio pare che il procedimento esecutivo sia ancora in corso e non sia stato abbandonato per avvenuta transazione. Vista la situazione di emergenza sanitaria e di grave crisi economica che riguarda tutta la nostra società, ritengo che ci possono essere buoni spiragli per ottenere una sospensione ulteriore degli impegni economici a Suo carico. In via gradata, qualora non riuscisse a risolvere in via bonaria la questione, Le consiglio di valutare la procedura di sovraindebitamento che potrebbe, visto il Suo profilo, essere la soluzione migliore, facendo ridurre il debito e eventualmente imponendo una rateizzazione oltre la normalità 
Tuttavia questa procedura non è gratuita e presenta un costo che varia in relazione al debito. 
Per qualsiasi altra informazione può vedere l’articolo presente sul nostro blog e chiedere ulteriori notizie o al Suo avvocato oppure al nostro studio contattandoci direttamente.
 A disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

N.B. IL SUO QUESITO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO IN MODALITA’ ANONIMA AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ALTRI UTENTI DI LEGGERE IL CONTENUTO DELLA SUA RICHIESTA CHE POTREBBE ESSERE DI UTILITA’ PER ALTRI

N.B. 2 CONTESTUALMENTE, QUALORA FOSSE RIMASTO SODDISFATTO DEL SERVIZIO E DELLE MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLA RISPOSTA LE CHIEDIAMO DI FORNIRE UNA RECENSIONE SUL SITO

Sanzione per violazione restrizioni Covid 19

Inviato da ****** in data 24.04.2020. Quesito:

Buon giorno sono stato fermato qualche settimana fa dalla Polizia dopo essermi recato a fare la spesa al supermercato fuori dal comune dove io abito al confine tra i due comuni. Mi chiedo se devo pagarla o posso fare ricorso? Premetto che nel mio comune c’è un piccolo discount ma piccolo di paese si può dire con prezzi ovviamente alti e code infinite x fare la spesa…ringrazio anticipatamente.

Risposta:

Salve ritengo che ci siano le condizioni per proporre opposizione, restando ferma l’esigenza di provare lo stato di necessità e la fondatezza della giustificazione a supporto della Sua autodichiarazione. Per quanto riguarda le modalità di ricorso Le suggeriamo di prendere visione del nostro articolo presente su questo portale. A disposizione per chiarimenti. Saluti

CREDITI DI LAVORO E FALLIMENTO SOCIETA’

Inviata da **** in data 23.04.2020 – quesito:

Buongiorno la società per cui lavoravo è fallita con nomina del curatore fallimentare che mi ha licenziato dopo sei mesi. In questo periodo di tempo non ho percepito nulla e non he potuto lavorare. Chievo se ci sono dei fondi che mi possono sanare tutto questo tempo perso a stare fermo grazie mille.

 RISPOSTA

Buongiorno in riferimento al Suo quesito deve presentare la richiesta di insinuazione al passivo del fallimento al fine di ottenere il pagamento di tutti gli importi omessi a titolo di retribuzione, differenze retributive, straordinari, tfr e altri emolumenti . In caso di massa attiva del fallimento non in grado di coprire i relativi importi, Lei può contare sull’insinuazione al fondo di garanzia INPS per ricevere le ultime tre mensilità e il tfr, fermo restando che non siano stati già erogati.
Sul tfr verifichi se le somme sono state accantonate presso il fondo di tesoreria INPS per la quale corresponsione è necessaria la semplice richiesta all’ufficio INPS preposto.
Per quanto riguarda forme di assistenza c’è solo la Naspi che può essere richiesta entro il termine di giorni 68 dal licenziamento, pertanto deve verificare se il predetto termine è trascorso o meno per formalizzare la relativa richiesta all’INPS.
A disposizione per chiarimenti. Saluti

Assegno mensile per i figli

Inviato da ******** in data 22.4.2020. Quesito:

Buongiorno, cercherò di esporre brevemente il mio caso per poter formulare le mie domande. Con la mia ex compagna dalla quale sono separato da circa 5 anni ( mai sposati) ho avuto 2 figli e verso regolarmente un assegno mensile. Premetto che l’affidamento è condiviso e siamo responsabili in egual misura 50/50 su tutto e che l’assegno comprende solo le spese ordinarie. Innanzitutto vorrei sapere se, non essendoci nessuna differenza tra noi, questa cifra mensile è tenuta a versarla o meglio a metterla a disposizione per i bambini anche la mia ex compagna. In secondo luogo, sarebbe possibile ed ottenere che questo mio assegno sia sempre corrisposto, per le spese ordinarie e dello stesso importo massimo, ma solo al presentarsi di documentate spese,considerando sempre il 50% di responsabilità, esempio, 200 euro di mensa scolastica, versamento immediato di 100 euro? Grazie

Risposta:

Buongiorno sig. ***** per rispondere in maniera corretta al Suo quesito sarebbe necessario leggere il contenuto del provvedimento del tribunale che ha disposto in ordine alla regolamentazione degli interessi del minore. In linea generale pur se si tratta di affido condiviso normalmente il figlio o la figlia vengono collocati presso uno dei genitori (cd. genitore collocatario) che si occupa della cura e del sostentamento quotidiano della prole. Stando così le cose il minore vive stabilmente con uno dei due genitori e l’latro provvede al contributo al mantenimento per le spese ordinarie e al 50% delle spese straordinarie. In questo caso il pagamento del contributo del genitore collocatario si intende versato quotidianamente con la permanenza del minore presso di sè. Eccezionalmente la prole viene collocata in egual misura a ciascun genitore per tempi e modalità di coabitazione e cura, in quel caso ciascuno dei due genitori deve versare il mantenimento ordinario all’altro. Per le spese straordinarie il principio è lo stesso, ma è chiaro che – se anche si trattasse della prima ipotesi – chi effettuasse il pagamento di una spesa non voluttuaria ma necessaria avrebbe sempre diritto al rimborso del 50% alla presentazione della ricevuta fiscale. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti

COSA E’ IL SALDO E STRALCIO SOPRATTUTTO NELL’AMBITO IMMOBILIARE?

Il saldo e stralcio è una procedura utilizzata per ridurre un debito con un creditore (generalmente un Istituto di Credito). L’obiettivo è definire la posizione debitoria della persona versando in accordo con il creditore una somma inferiore di quanto ancora rimane da pagare.

Il Saldo e Stralcio può avere riflessi anche in ambito Immobiliare quando si va ad operare con gli immobili oggetto di pignoramento o con il pericolo di essere assoggettati ad una procedura esecutiva.

L’obiettivo è inserirsi in una procedura esecutiva immobiliare allo scopo di evitare che l’immobile venga venduto all’asta, raggiungendo un accordo con i creditori per estinguere il debito.

Nella procedura del “saldo e stralcio immobiliare” si cono tre posizioni da dover tenere presenti e tre ordini di esigenze da dover soddisfare. La prima quella del creditore che vanta un credito; la seconda quella del debitore che rischia di perdere la casa all’asta con l’ulteriore pericolo che pur subendo l’espropriazione forzata dell’immobile potrebbe anche non eliminare il debito perché magari sussiste un residuo con l’eventualità di ulteriori azioni esecutive future a suo danno; il terzo e ultimo, il terzo – investitore – interessato all’acquisto di un immobile a condizioni favorevoli dal punto di vista economico. Tale procedura viene definita WIN-WIN perché ha l’obiettivo di soddisfare – e far vincere – tutti i soggetti coinvolti.

Il creditore vince attraverso il soddisfacimento di un credito, sì ridotto, ma comunque conseguito in tempi relativamente brevi, eliminando una posizione debitoria che sussiste da tempo (i cd. crediti incagliati).
Il debitore vince perché pur perdendo la casa ha la possibilità di giungere ad un accordo che può comportare l’estinzione totale del debito, la conclusione rapida della vicenda e in alcuni casi anche una liquidità a suo favore se riesce a giungere ad un accordo con il terzo ” investitore”.
Quest’ultimo ottiene la vittoria aggiudicandosi – senza concorrenza diretta – una casa a prezzo sicuramente ridotto e senza passare attraverso la fase dell’asta immobiliare durante la quale potrebbero esserci dei rialzi che portano ad un aumento del prezzo.

LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO E L’ESDEBITAZIONE

IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA SOLUZIONE PER RIDURRE I PROPRI DEBITI. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER ACCEDERE A TALE PROCEDURA

La legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita “legge salva suicidi” ha introdotto nel nostro ordinamento la cd. procedura di SOVRAINDEBITAMENTO, ovvero una procedura di esdebitazione per aiutare le persone che sono assoggettate ad eccessivi debiti, a cui non sono in grado di far fronte.
L’obiettivo è di consentire a questi soggetti sovraindebitati di porre rimedio alla loro posizione debitoria fornendo una soluzione per estinguere le pendenze economiche ed evitare che possano essere iniziate o proseguite delle procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi) nei loro confronti.

A CHI E’ INDIRIZZATA LA NORMATIVA E LA PROCEDURA:
I soggetti che possono accedere alla procedura sono: imprenditori non fallibili – piccole imprese, aziende agricole -, privati e/o consumatori e/o professionisti.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROCEDURA:
La procedura ha inizio con il deposito, presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovraindebitato, dell’istanza di nomina del professionista incaricato denominato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (c.d. OCC).
In questa fase il Giudice, di norma, non procede alla verifica dell’ammissibilità della domanda, purtuttavia, è opportuno che l’istanza sia completa e contenga l’indicazione del tribunale davanti al quale si promuove la procedura, i dati anagrafici del sovraindebitato (nel caso di persona fisica), la denominazione o la ditta (nel caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta), indicazione dei dati del procuratore, esposizione dei fatti e indicazioni delle voci di debito, oggetto della domanda e richieste.
Successivamente, con decreto, viene nominato l’OCC e fissato il termine per il deposito della proposta avanzata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano e/o accordo del Professionista.
Alla fine il tribunale competente si pronuncerà sulla proposta del debitore e sulla relazione dell’organismo designato
valutando meritevole o meno la soluzione individuata e, in caso positivo, il tribunale omologherà il piano e lo renderà esecutivo nei confronti di tutti i creditori, prescindendo dal loro consenso, disponendo per tale provvedimento la pubblicità.

SOLUZIONI CONSENTITE DALLA LEGGE PER PORRE RIMEDIO AI DEBITI

  1. Il piano del consumatore
    Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore che consiste in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo – in media 6/7 anni (la durata è molto variabile da un Tribunale a un altro).
    Talvolta, in favore della procedura, possono essere inseriti in piano anche cessioni di beni, TFR, crediti futuri etc.
    Il piano del consumatore, segue una valutazione molto stringente, dapprima dell’OCC, poi del Giudice, circa il requisito della meritevolezza del debitore.
  2. L’accordo di ristrutturazione dei debiti
    L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili.
    Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’accordo, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza, ed inoltre, è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto alla pubblicità come per legge.
  3. Procedura di liquidazione dei beni
    Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti.

SEPARAZIONE O DIVORZIO IN ITALIA NEI MATRIMONI CONTRATTI ALL’ESTERO DA STRANIERI APPARTENENTI ALL’UE

L’integrazione tra popoli e l’apertura delle frontiere consentono la presenza in Italia di persone di varia nazionalità che determinano spesso l’insorgenza di contrasti o particolari problematiche, per la cui risoluzione è necessaria un’attività interpretativa piuttosto complessa di varie disposizioni normative ed ordinamenti differenti.

Tra i contenziosi che non raramente sorgono nel nostro paese c’è sicuramente quello relativo a separazioni e divorzi tra italiani e stranieri, o tra italiani sposati all’estero, o ancora tra stranieri sposati all’estero e residenti in Italia.

Soffermandosi sul caso particolare delle persone straniere appartenenti a Stati aderenti all’UE che vivono permanentemente in Italia, va in via preliminare identificata la normativa fondamentale che consente di individuare i criteri di collegamento tra le leggi dei singoli stati.

La disciplina in questione è la L. n. 281/1995 che all’art. 31 prevede: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; In mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”.

Sempre con riferimento alla questione in esame, la predetta legge va integrata con il regolamento dell’Unione Europea n. 1259 del 2010 e dalla valutazione complessiva della normativa in questione, può dirsi che i coniugi stranieri possono scegliere la legge applicabile.

Per ciò che attiene la Competenza, va detto che la domanda di separazione o di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi con domanda congiunta, oppure individualmente dal singolo coniuge, nello stato (e quindi nella città):

  • dove vivono i due coniugi;
  • dove i coniugi hanno vissuto insieme l’ultima volta (a condizione che uno dei due coniugi ci viva ancora);
  • dove vive uno dei due coniugi (il ricorso in questo caso deve essere congiunto);
  • dove vive l’altro coniuge;
  • dove vive il ricorrente purché alla data di presentazione della domanda risiede in quel paese da almeno sei mesi ;
  • dove si ha la cittadinanza o vi risiede almeno da un anno;
  • nello stato dove entrambi hanno la cittadinanza.

Il tribunale è anche competente a decidere sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale se il minore vive nel paese in questione.

Per quanto riguarda invece la legge concretamente da applicare, va osservato che 16 paesi dell’UE hanno adottato un sistema unico di regole per prevedere quale sia la legge da applicare alle procedure dei soggetti transfrontalieri. I paesi in questione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria.

Qualora i coniugi siano concordi, l’Autorità Giudiziaria applicherà la legge del paese in cui le parti risiedono abitualmente, ovvero quella del paese in cui hanno vissuto insieme l’ultima volta (purché tra la convivenza e la presentazione della domanda sia intercorso un lasso di tempo non inferiore all’anno). In mancanza di ciò, si applica la normativa del paese di entrambi i cittadini o ancora quella dello stato dove viene presentata la domanda.

Nell’ipotesi in cui non fossero d’accordo, va valutato l’articolo 8 del Regolamento, che stabilisce in ordine i criteri da seguire per identificare la legge applicabile.
Segnatamente la normativa di ultima residenza abituale dei coniugi, purché non sia passato più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale. In subordine, si considera la disciplina dello stato di cui i coniugi sono cittadini quando è attivato il procedimento. In alternativa di grado inferiore, è da applicarsi la legge del luogo in cui è adita l’autorità.

I documenti necessari per la separazione o il divorzio internazionali di cittadini stranieri residenti in Italia sono i seguenti:

La copia dell’atto integrale di matrimonio se trascritto in italia, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuta la trascrizione. Se non trascritto, occorre la copia conforme dell’atto di matrimonio del paese di origine, non sussistendo l’obbligo di procedere alla trascrizione, che non incide sulla validità del matrimonio, ma ha solo il fine di fornire pubblicità del matrimonio anche in Italia.

I certificati contestuali di residenza e Stato di Famiglia di ciascun coniuge.
In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato.
Le dichiarazioni dei redditi o certificati reddituali dell’Agenzia delle Entrate degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.
Concluso il relativo procedimento ed ottenuto il provvedimento di separazione e divorzio, sarà necessario ai coniugi far attribuire “efficacia e validità” anche nel Paese di origine dei cittadini stranieri.

Nel caso le persone siano cittadini dell’Unione Europea, la procedura sarà molto rapida perché non sarà necessaria l’ Apostille e sarà sufficiente una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine in relazione a quanto prevede il Regolamento UE numero 1191 del 6 luglio del 2016.

R.C.A. E SOLUZIONI PREVISTE ED IPOTIZZABILI PER LE RESTRIZIONI COVID-19

L’emergenza del COVID-19 ha stravolto la vita di tutte le persone determinando un cambiamento delle normali abitudini di ogni cittadino. Per fronteggiare l’emergenza sono state adottate varie misure per garantire il distanziamento sociale e limitare il contagio. Su tutte chiaramente ci sono le restrizioni che il governo italiano (e poi quello di tutti gli altri stati del mondo) hanno imposto ai cittadini attuando un lock-down che ha impedito ed ad oggi ancora impedisce, salvo eccezioni, l’uscita delle persone e le attività economiche qualificate come non essenziali. Chiaramente queste misure hanno determinato l’insorgenza di problematiche con risvolti anche sotto il profilo legale e giuridico. Un’eco di tali problematiche è ravvisabile nei rapporti contrattuali di più lunga durata come per le locazioni o, per quel che qui trattiamo, nelle assicurazioni RCA.

Visto che migliaia o addirittura milioni di persone si stanno trovando nell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo, risulta chiaro che delle soluzioni andavano trovate per consentire agli utenti assicurati di ottenere una perequazione dei loro interessi.

Le soluzioni attuate sono in primo luogo la proroga della validità delle polizze per un periodo di trenta giorni al termine della normale efficacia delle singole assicurazioni.

In secondo luogo è stata prevista la sospensione fino al 31 luglio 2020 delle polizze RCA dei veicoli realmente fermi su richiesta degli interessati. Tale misura è importante se solo si osservi che prima dell’introduzione del relativo emendamento al testo normativo che ha consentito la sospensione dell’assicurazione auto, era possibile per l’utente esclusivamente se la relativa facoltà era consentita dal contratto.

Una ulteriore soluzione che le associazioni stanno richiedendo in questo periodo è il rimborso della quota di polizza corrispondente al periodo in cui il veicolo non è stato utilizzato. Questa sarebbe certamente la scelta più giusta ed equa per venire incontro ai singoli assicurati.

Scelta discutibile è invece quella di alcune compagnie che prevedono un coupon di sconto per il mese in cui il veicolo è rimasto fermo, ma applicabile al successivo rinnovo. Si tratta più di strategia commerciale, che uno strumento per venire incontro alle reali esigenze dei clienti e per questo ritenerla discutibile è un eufemismo, ciò perché le compagnie in questo modo tentano di ottenere un rinnovo pensando così al proprio guadagno anziché offrire un vantaggio concreto all’assicurato.

In conclusione visto che il periodo delle restrizioni è stato prorogato e non è ancora certo quando terminerà sarebbe opportuno che venissero previste delle soluzioni realmente utili ai cittadini.

DINIEGO PENSIONE PRECOCE PER MANCATO COMPLETAMENTO NASPI E INTERPRETAZIONE CIRCOLARE 88/2019

Nome:  ****  Email:   ****   

Sito web: consiglilegali.org 

Messaggio:  salve, sono un lavoratore precoce in disoccupazione, fruitore di naspi. quello che è il mio caso e menzionato al punto 6 di detta circolare (INPS 88/19). ovvero ammortizzatore sociale decade alla decorrenza dell assegno pensionistico. inps fa diniego per non aver fruito di tutta la naspi.  in effetti prima di giugno 2019 era cosi,  con introduzione circolare 88, nasce la controversia. 

Risposta:

Buon pomeriggio grazie di averci contattato. In riferimento al Suo quesito sopra riportato, si precisa quanto segue.

La circolare INPS n. 88/2019 chiarisce il rapporto tra il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019 con la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Premettiamo che l’art. 1, comma 199 L. 232/2016, ha ridotto il requisito per l’accesso alla pensione anticipata in favore dei lavoratori c.d. precoci, che si trovino nelle particolari condizioni fissate dalla norma. Parimenti è da premettere che l’art. 17D.L. n. 4/2019 ha previsto che i lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti per l’ottenimento della pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2019, ottengono il diritto al trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti. Questo è l’unico limite che è essenzialmente temporale.

Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2019 si accede alla pensione anticipata una volta raggiunti – così come nel 2018 – i 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne. In ragione di quanto sopra, l’assegno decorre tre mesi dopo dalla maturazione dei suddetti requisiti.

L’INPS con la circolare in esame ha chiarito che, siccome esistono particolari modalità procedurali per l’accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che  prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti separata dal momento in cui possono accedere al beneficio, qualora i soggetti richiedenti, nel periodo tra il completamento e della definizione dell’iter di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpI, postulando l’incompatibilità tra accesso alla pensione e fruizione NASPI, si verifica la decadenza dalla quest’ultima prestazione. Decadenza che avverrà alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato.

In sostanza l’Inps ha precisato cosa succede alla Naspi in questo periodo di vacanza temporale, in cui si ha la certezza di andare in pensione ma non si percepisce ancora l’assegno: ebbene, in questi tre mesi si può ancora percepire l’indennità di disoccupazione che decade alla data della prima decorrenza utile della pensione.

In estrema sintesi nella circolare non si parla di chi già precedentemente percepisce la NASPI e poi formula la richiesta di ottenimento della pensione anticipata per il raggiungimento dei relativi requisiti, ma della particolare posizione di coloro che tra la richiesta della pensione precoce e la materiale erogazione dell’assegno devono attendere una finestra temporale che viene coperta dalla NASPI stessa. 

Ciò posto, dall’esame della normativa in materia deriva effettivamente che il lavoratore per poter accedere alla misura del pensionamento precoce deve aver terminato da almeno 3 mesi di fruire dell’intera Naspi spettante.

Alla luce di ciò, per avere una idea completa della posizione dell’INPS sarebbe necessario esaminare la risposta di diniego dell’INPS al fine di capire se sussistono delle criticità per superare il diniego dell’INPS e pertanto dovrebbe affidarsi ad un legale di fiducia per ottenere adeguata tutela. Qualora volesse può rivolgersi a noi, ma per fornire una risposta più soddisfacente è necessario l’approfondimento della sua posizione personale con l’esame della documentazione in Suo possesso.

N.B. IL SUO QUESITO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO IN MODALITA’ ANONIMA AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ALTRI UTENTI DI LEGGERE IL CONTENUTO DELLA SUA RICHIESTA CHE POTREBBE ESSERE DI UTILITA’ PER ALTRI

N.B. 2 CONTESTUALMENTE, QUALORA FOSSE RIMASTO SODDISFATTO DEL SERVIZIO E DELLE MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLA RISPOSTA LE CHIEDIAMO DI FORNIRE UNA RECENSIONE SUL SITO

Cordiali Saluti

Diniego riconoscimento pensione quota 100 e mancata applicazione Circolare INPS

Nome: S. V.

Email:

Sito web: consiglilegali.org

Messaggio: Inps non mi applica la loro circolare 88/2019, in materia di pensione e precoci. Pur avendo i requisiti richiesti, c’è il diniego per non aver completato naspi. La circolare e chiara, e dice che la naspi decade alla decorrenza dell assegno pensionistico.

Risposta: Buongiorno sig. S., innanzitutto grazie per averci contattato. In merito al Suo quesito necessiteremmo di qualche chiarimento e specificamente quale è il Suo caso visto che la circolare tratta di posizioni differenti.In ogni caso, dal contenuto del messaggio, riteniamo che il Suo caso riguardi la seguente ipotesi:Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100

La circolare chiarisce che il raccordo tra il sistema introdotto dal decreto-legge n. 4/2019  con la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Nello specifico, prevede il caso delle seguenti persone:

  •  Soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100.Accesso e decadenza dalla indennità di disoccupazione NASpI

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento (pensione quota 100), non ne hanno fatto domanda, devono essere accolte, visto che ricorrono i presupposti declinati dal D.lgs n. 22/2015.

Lo stesso vale per i medesimi soggetti che si trovino istiano già fruendo della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione, visto che non intendono ottenere la pensione.

  • Soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100

Per coloro invece che hanno richiesto l’ammissione ed è stato riconosciuto il trattamento di pensione quota 100, si verifica la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

In considerazione di ciò per chi ha formulato la domanda e non è stata ancora accolta e per la quale la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100, si verificava il rigetto della domanda NASpI.

Alla luce di ciò, pare che Lei avrebbe effettivamente diritto al riconoscimento della pensione quota 100 (sempre che sia questa la Sua situazione specifica) e pertanto dovrebbe affidarsi ad un legale di fiducia per ottenere adeguata tutela. Qualora volesse può rivolgersi a noi, ma per fornire una risposta più soddisfacente è necessario l’approfondimento della sua posizione personale con l’esame della documentazione in Suo possesso.

N.B. IL SUO QUESITO SARA’ PUBBLICATO SUL SITO IN MODALITA’ ANONIMA AL FINE DI CONSENTIRE AGLI UTENTI DI LEGGERE IL CONTENUTO DELLA SUA RICHIESTA CHE POTREBBE ESSERE DI UTILITA’ PER ALTRI

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