SCUOLE NEL PERIODO DEL COVID-19. VA PAGATA O MENO LA RETTA?

Altro motivo di contrasto che è stato più volte segnalato nel corso di queste settimane si rinviene nella richiesta di pagamento della retta scolastica da parte degli istituti.

Le rispettive posizioni possono essere così sintetizzate: la scuola ritiene dovuta la retta per tutto l’anno scolastico e quindi anche nel periodo di vigenza delle restrizioni che hanno impedito agli alunni di frequentare gli istituti anche in considerazione della possibilità di didattica a distanza; di converso i genitori ritengono non dovuta alcuna cifra, considerata la permanenza dei ragazzi a casa e l’attività didattica assente o ridotta al minimo nel caso di studio eseguito con strumenti elettronici.

Come in tutti i contenziosi sorti in questo periodo particolare di emergenza sanitaria vanno tenuti presenti e contemperati i rispettivi interessi delle parti. Il punto è stabilire se l’attività di insegnamento è stata totalmente interrotta come è accaduto per i bambini più piccoli, dove non è ravvisabile in concreto una operatività della scuola ed in questo caso è giusto considerare non dovuto alcun corrispettivo; ovvero se la didattica è proseguita a distanza, anche se in modalità ridotta, con le modalità imposte dal Ministero. In quest’ultima ipotesi, stante l’esigenza di completare il percorso di insegnamento nell’età della scuola dell’obbligo e, considerata la particolare situazione che la società sta attraversando, il pagamento della retta non può essere escluso e tutt’al più va riparametrato escludendo i servizi che certamente non sono forniti come mensa e attività post-scolastica.

In conclusione, considerato che l’attività didattica si fonda su un rapporto a prestazioni corrispettive, qualora l’attività sia totalmente interrotta non è dovuta la retta, mentre se risultasse modificata per rispettare le restrizioni imposte dal Governo, la retta andrebbe corrisposta, al massimo rimodulandola per i servizi non garantiti.

La notifica di cartelle esattoriali durante il periodo di emergenza del COVID-19 e della sospensione attività di riscossione

Come è noto per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 sono state disposte delle restrizioni che hanno determinato la chiusura delle attività economico-produttive con effetti che si riflettono anche sul piano socio-economico. In considerazione di ciò tra le misure adottate è stata disposta anche la sospensione dell’attività di riscossione dei crediti fiscali e tributari con sospensione anche delle notifiche delle cartelle esattoriali, che determinano l’apertura dei procedimenti di riscossione.

Il divieto di notifica di nuove cartelle di pagamento è stato disposto dal D.L. n. 18/2020 cd. Decreto Cura Italia come emerge dall’analisi degli artt. 67 e 68 del decreto in esame.

La questione vale la pena affrontarla perchè sono giunte segnalazioni di persone che, nonostante la sospensione hanno ricevuto delle notifiche in questo periodo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione.

L’art. 67 comma 1. recita: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita’ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. L’art. 67, comma 4 peraltro dispone: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il richiamo del predetto art. 12 ha destato numerose contrasti dal momento che i termini di accertamento del periodo di imposta 2015, sono stati prorogati al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 12 contiene una indicazione favorevole ai contribuenti, in ragione della quale “L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”, con il dovuto chiarimento che con la locuzione “non procede alla notifica” si deve intendere un espresso divieto.

L’Art. 68 al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia’ versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

Alla luce di tutto quanto innanzi, qualora il concessionario della riscossione procedesse comunque alla notificazione di cartelle esattoriali, contravverrebbe al dedotto divieto e, in quel caso, il contribuente potrebbe essere nelle condizioni di impugnare la cartella notificata eccependo la nullità della stessa.

A conferma di tutto ciò si è pronunciata la stessa Agenzia delle Entrate nelle FAQ disponibili sul relativo sito (si confronti : https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq/)

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (anche per es. in tema di IVA all’importazione), alle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, c. 792, della L. n.160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali (es. Province – Comuni per TARI).

ANALISI DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI DEL COVID-19 E RESPONSABILITA’DAL PUNTO DI VISTA PENALE E AMMINISTRATIVO


Il D.L. 24.3.2020 ha introdotto varie restrizioni, disciplinando anche quelle dei precedenti DPCM.
Quella che ha avuto maggior impatto sociale riguarda la limitazione della circolazione delle persone.
In ragione dell’ultima decretazione, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.
Pertanto, le violazioni non determineranno sanzioni penali ex art.650 c.p. e quindi chiunque sarà fermato dalle Autorità fuori della propria abitazione senza un valido motivo (motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute), rischia non più una denuncia penale ma una sanzione amministrativa da €400 a €3000, che potrà essere aumentata fino a 1/3 se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.
La valutazione della fondatezza del verbale e la decisione se applicare la sanzione e la determinazione della somma è demandata al Prefetto competente territorialmente. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
In caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata opposizione, il Prefetto disporrà l’iscrizione a ruolo della somma.
E’ stato altresì previsto che le sanzioni amministrative, avranno efficacia retroattiva, facendo venire meno gli effetti penali delle infrazioni precedentemente accertate.

Per approfondimenti https://cplegal.business.site/posts/8204556864742071969?hl=it

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO NEL PERIODO DEL CORONAVIRUS


Molte persone lamentano problemi per la gestione con l’ex del regime di visita del figlio comune durante questo periodo di emergenza.
IL DPCM DELL’8 MARZO 2020, IL D.L. CURA ITALIA E GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI EMANATI nulla dispongono in merito, pertanto nessuna limitazione è stata attuata.
Anche alla luce di alcune decisioni intervenute, è ammessa l’applicazione delle disposizioni relative all’affidamento dei minori così come sancite nelle pronunce relative alle #separazioni e ai #divorzi con possibilità di spostamenti per i rientri presso la residenza.
In questo modo, qualora un genitore separato o divorziato volesse continuare la frequentazione con il figlio sarebbe legittimato,all’interno del medesimo comune,ad andare a prelevarlo senza che possa essergli contestata alcuna violazione. Diversamente, se il genitore che intende esercitare il diritto di visita è una persona soggetta al rischio contagio per la professione svolta o perché ha avuto contatti con infetti e per altri motivi, in questa specifica circostanza l’altro genitore potrebbe chiedere tutela al tribunale territorialmente competente esercitando l’azione prevista e disciplinata ex art.709 ter cpc finalizzata alla richiesta di temporanea sospensione o modifica del diritto di visita.
In ogni caso è consigliato il buon senso ed evitare inutili guerre in un periodo di emergenza come quello attuale.

Per approfondimenti https://cplegal.business.site/posts/6442655257950496198?hl=it

RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DURANTE L’EMERGENZA DEL COVID19

Questione delicata in questo periodo di emergenza attiene ai contratti di locazione, soprattutto quelli di tipo commerciale, a causa del ridotto o impossibile utilizzo dell’immobile. Trattasi comunque di una impossibilità limitata nel tempo o
di una riduzione delle possibilità di godimento, che si manifesta dal punto di vista giuridico come impossibilità parziale.
Le soluzioni adottabili possono essere diverse.
La prima può essere ravvisata nell’art.27 L.392/78 in virtù della quale, quando sussistono gravi motivi come quello del coronavirus, il conduttore può recedere con preavviso di 6 mesi.
La seconda ipotesi è quella di far valere l’impossibilità parziale sopravvenuta ex art.1464 cc che consentirebbe la riduzione del canone per il periodo dell’emergenza.
In alternativa, in conseguenza dee misure di cui al Dpcm 11marzo2020 e del dl Salva Italia, risulta ipotizzabile la sospensione temporanea del rapporto locatizio per l’incolpevole impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all’art.1256 cc. In quarto luogo potrebbe essere applicata la soluzione della “eccessiva onerosità sopravvenuta” ai sensi dell’art.1467 cc che legittimerebbe di risolvere il contratto da parte del conduttore senza preavviso di 6 mesi.
Vista la particolare situazione è ragionevole evitare un contenzioso e trovare una soluzione equa per ciascuna parte.

Per approfondimenti https://cplegal.business.site/posts/6637050413411473182?hl=it

L’obiettivo del nostro Blog

L’obiettivo di questo blog è stato quello di impiegare il tempo che nostro malgrado abbiamo avuto a disposizione a causa dell’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 e di dare un piccolo contributo nell’ambito delle nostre competenze a chi ne avesse necessità.

Parleremo di Diritto e forniremo informazioni e notizie per l’appunto di carattere giuridico e, contestualmente, siamo disponibili a fornire consigli, istruzioni e suggerimenti per ogni tipo di problematica giuridica o dubbio che l’utenza avrebbe in mente.

I destinatari di questo blog sono sia le persone fisiche che le aziende che necessitano di informazioni di carattere legale per qualsiasi motivazione e per questo speriamo di poter avere un positivo riscontro dalla più amplia platea possibile perché significherebbe che questa iniziativa avrebbe avuto un valore e avrebbe contribuito ad aiutare qualcuno.

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