Inviato da ******** in data 22.4.2020. Quesito:
Buongiorno, cercherò di esporre brevemente il mio caso per poter formulare le mie domande. Con la mia ex compagna dalla quale sono separato da circa 5 anni ( mai sposati) ho avuto 2 figli e verso regolarmente un assegno mensile. Premetto che l’affidamento è condiviso e siamo responsabili in egual misura 50/50 su tutto e che l’assegno comprende solo le spese ordinarie. Innanzitutto vorrei sapere se, non essendoci nessuna differenza tra noi, questa cifra mensile è tenuta a versarla o meglio a metterla a disposizione per i bambini anche la mia ex compagna. In secondo luogo, sarebbe possibile ed ottenere che questo mio assegno sia sempre corrisposto, per le spese ordinarie e dello stesso importo massimo, ma solo al presentarsi di documentate spese,considerando sempre il 50% di responsabilità, esempio, 200 euro di mensa scolastica, versamento immediato di 100 euro? Grazie
Risposta:
Buongiorno sig. ***** per rispondere in maniera corretta al Suo quesito sarebbe necessario leggere il contenuto del provvedimento del tribunale che ha disposto in ordine alla regolamentazione degli interessi del minore. In linea generale pur se si tratta di affido condiviso normalmente il figlio o la figlia vengono collocati presso uno dei genitori (cd. genitore collocatario) che si occupa della cura e del sostentamento quotidiano della prole. Stando così le cose il minore vive stabilmente con uno dei due genitori e l’latro provvede al contributo al mantenimento per le spese ordinarie e al 50% delle spese straordinarie. In questo caso il pagamento del contributo del genitore collocatario si intende versato quotidianamente con la permanenza del minore presso di sè. Eccezionalmente la prole viene collocata in egual misura a ciascun genitore per tempi e modalità di coabitazione e cura, in quel caso ciascuno dei due genitori deve versare il mantenimento ordinario all’altro. Per le spese straordinarie il principio è lo stesso, ma è chiaro che – se anche si trattasse della prima ipotesi – chi effettuasse il pagamento di una spesa non voluttuaria ma necessaria avrebbe sempre diritto al rimborso del 50% alla presentazione della ricevuta fiscale. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti