
L’integrazione tra popoli e l’apertura delle frontiere consentono la presenza in Italia di persone di varia nazionalità che determinano spesso l’insorgenza di contrasti o particolari problematiche, per la cui risoluzione è necessaria un’attività interpretativa piuttosto complessa di varie disposizioni normative ed ordinamenti differenti.
Tra i contenziosi che non raramente sorgono nel nostro paese c’è sicuramente quello relativo a separazioni e divorzi tra italiani e stranieri, o tra italiani sposati all’estero, o ancora tra stranieri sposati all’estero e residenti in Italia.
Soffermandosi sul caso particolare delle persone straniere appartenenti a Stati aderenti all’UE che vivono permanentemente in Italia, va in via preliminare identificata la normativa fondamentale che consente di individuare i criteri di collegamento tra le leggi dei singoli stati.
La disciplina in questione è la L. n. 281/1995 che all’art. 31 prevede: “La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; In mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata”.
Sempre con riferimento alla questione in esame, la predetta legge va integrata con il regolamento dell’Unione Europea n. 1259 del 2010 e dalla valutazione complessiva della normativa in questione, può dirsi che i coniugi stranieri possono scegliere la legge applicabile.
Per ciò che attiene la Competenza, va detto che la domanda di separazione o di divorzio può essere presentata da entrambi i coniugi con domanda congiunta, oppure individualmente dal singolo coniuge, nello stato (e quindi nella città):
- dove vivono i due coniugi;
- dove i coniugi hanno vissuto insieme l’ultima volta (a condizione che uno dei due coniugi ci viva ancora);
- dove vive uno dei due coniugi (il ricorso in questo caso deve essere congiunto);
- dove vive l’altro coniuge;
- dove vive il ricorrente purché alla data di presentazione della domanda risiede in quel paese da almeno sei mesi ;
- dove si ha la cittadinanza o vi risiede almeno da un anno;
- nello stato dove entrambi hanno la cittadinanza.
Il tribunale è anche competente a decidere sulle questioni riguardanti la responsabilità genitoriale se il minore vive nel paese in questione.
Per quanto riguarda invece la legge concretamente da applicare, va osservato che 16 paesi dell’UE hanno adottato un sistema unico di regole per prevedere quale sia la legge da applicare alle procedure dei soggetti transfrontalieri. I paesi in questione sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria.
Qualora i coniugi siano concordi, l’Autorità Giudiziaria applicherà la legge del paese in cui le parti risiedono abitualmente, ovvero quella del paese in cui hanno vissuto insieme l’ultima volta (purché tra la convivenza e la presentazione della domanda sia intercorso un lasso di tempo non inferiore all’anno). In mancanza di ciò, si applica la normativa del paese di entrambi i cittadini o ancora quella dello stato dove viene presentata la domanda.
Nell’ipotesi in cui non fossero d’accordo, va valutato l’articolo 8 del Regolamento, che stabilisce in ordine i criteri da seguire per identificare la legge applicabile.
Segnatamente la normativa di ultima residenza abituale dei coniugi, purché non sia passato più di un anno dalla cessazione della convivenza al momento dell’azione giudiziale. In subordine, si considera la disciplina dello stato di cui i coniugi sono cittadini quando è attivato il procedimento. In alternativa di grado inferiore, è da applicarsi la legge del luogo in cui è adita l’autorità.
I documenti necessari per la separazione o il divorzio internazionali di cittadini stranieri residenti in Italia sono i seguenti:
La copia dell’atto integrale di matrimonio se trascritto in italia, da richiedersi presso l’ufficio Stato Civile del Comune dove è avvenuta la trascrizione. Se non trascritto, occorre la copia conforme dell’atto di matrimonio del paese di origine, non sussistendo l’obbligo di procedere alla trascrizione, che non incide sulla validità del matrimonio, ma ha solo il fine di fornire pubblicità del matrimonio anche in Italia.
I certificati contestuali di residenza e Stato di Famiglia di ciascun coniuge.
In caso di divorzio, la copia autentica del verbale di separazione consensuale con il relativo decreto di omologa oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato.
Le dichiarazioni dei redditi o certificati reddituali dell’Agenzia delle Entrate degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.
Copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.
Concluso il relativo procedimento ed ottenuto il provvedimento di separazione e divorzio, sarà necessario ai coniugi far attribuire “efficacia e validità” anche nel Paese di origine dei cittadini stranieri.
Nel caso le persone siano cittadini dell’Unione Europea, la procedura sarà molto rapida perché non sarà necessaria l’ Apostille e sarà sufficiente una traduzione giurata del testo della sentenza, da farsi nel Paese di origine in relazione a quanto prevede il Regolamento UE numero 1191 del 6 luglio del 2016.