HO LA CASA PIGNORATA. COSA FARE?

Quesito di C.L : Ho acquistato una casa con mia moglie nel 2011 poi per vari motivi non sono più riuscito a pagare il mutuo. ora ho un pignoramento sulla casa cosa posso fare?

Risposta al quesito:

Buonasera sig. C.L. ci dispiace della Sua situazione che è purtroppo simile a quelle di tanti altri.

In Generale quando una persona riceve un pignoramento sulla casa non deve essere necessariamente pessimista. E’ comunque il caso di farsi assistere da un legale esperto nel settore della consulenza del debito, per valutare la situazione in quanto ci sono varie possibilità.

Innanzitutto ci sono casi in cui la casa può essere salvata, ciò può avvenire o attraverso una transazione, o con la conversione del pignoramento (trasformazione del pignoramento immobiliare in un obbligo del debitore a pagare i crediti presente nella procedura esecutiva con rate mensili), ovvero con gli strumenti messi a disposizione dalla legge 3/2012 (legge sul sovraindebitamento o legge salvasuicidi).

Per approfondire queste tematiche suggeriamo la lettura dei seguenti articoli:

https://www.cplegal.eu/servizi/sovraindebitamento-a-chi-rivolgersi/

https://www.cplegal.eu/news/406/come-evitare-le-aste-immobiliari/

Le soluzioni indicate prima, presuppongono la sussistenza di una più o meno elevata liquidità per far fronte ai debiti nel primo caso, ovvero per iniziare uno dei percorsi cosentiti dalla legge 3/2012.

In caso di mancanza di liquidità che fare? E’ possibile evitare il pignoramento?

La risposta è: non si può evitare il pignoramento né l’asta, ma si possono quantomeno evitare le conseguenze dell’asta. In questo caso si deve procedere necessariamente con la vendita dell’immobile al fine di racimolare il danaro idoneo ad estinguere i debiti. in questo modo, pur dovendo vendere la casa, c’è tuttavia la possibilità di cancellare i debiti, evitando future azioni esecutive.

Per maggiori notizie evidenziamo il successivo articolo. https://www.cplegal.eu/news/499/casa-pignorata-cosa-fare-evita-lasta/

Restiamo a disposizione per eventuali esigenze o chiarimenti.

TROPPI DEBITI. COSA FARE?

Quesito di G.R. S.C. dI Sabaudia (LT): Salve abbiamo necessità di assistenza perché presentiamo troppi debiti che non riusciamo più a pagare. Come possiamo fare.

Risposta: Buon pomeriggio purtroppo la Vostra è una situazione simile a quella di molti altri. Soprattutto in questo periodo di crisi generale, l’aumento vertiginoso di impegni finanziari a cui una persona non riesce a porre rimedio è molto frequente.

Sicuramente c’è la possibilità di trovare una soluzione, ma occorrono informazioni dettagliate.

La soluzione è costituita dalla Legge sul sovraindebitamento introdotta dalla l.3/2012.

Con questa legge è possibile ridurre i debiti fino al 70-80% e in alcuni casi anche del 100%.

Per maggiori informazioni leggete questo articolo tratto dal nostro sito: https://www.cplegal.eu/servizi/sovraindebitamento-a-chi-rivolgersi/

Ulteriori informazioni sono riportate nel seguente articolo https://www.cplegal.eu/news/1120/troppi-debiti-come-fare/

Rimaniamo a disposizione per approfondire la Vostra situazione. A presto

ONERI CONDOMINIALI NON PAGATI DAL VENDITORE

QUESITO DEL SIG. C.L.

Ho acquistato un appartamento e sia l’agenzia immobiliare che il venditore mi hanno mentito sulle spese condominiali (sono molto più alte). Posso agire nei loro confronti?
Grazie

RISPOSTA:

Buon pomeriggio,

in riferimento alla Sua richiesta di informazione Le comunico che certamente può agire nei confronti del venditore per il recupero delle somme che eventualmente Lei dovesse anticipare che sono di spettanza di quello.

Le preciso comunque che Lei è responsabile in solido con il venditore nei confronti del condominio per i pagamenti dell’anno corrente e quello precedente ex art. 63 disp.att c.c. ove l’acquisto sia avvenuto questo anno.

Peraltro sempre nei confronti del venditore, potrebbe sporgere denuncia per il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico per le dichiarazioni eventualmente effettuate dal venditore innanzi il notaio in ordine al pagamento di tutti gli oneri condominiali.

Nei confronti dell’agenzia immobiliare, sarebbe necessario documentare la dichiarazione reticente e il danno subito per prospettare una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e relativa insorgenza di una responsabilità contrattuale.

A disposizione per chiarimenti o ulteriori esigenze.

CHI DEVE RIPARARE I SOTTOBALCONI DANNEGGIATI

QUESITO DEL SIG. A.F.:

A chi spetta la riparazione e i relativi costi in caso di Sottobalconi danneggiati?

RISPOSTA AL QUESITO

Premettendo che si parla di balconi aggettanti, il discorso è ampio e va analizzato attentamente.

Se i sottobalconi presentano problemi di usura provocando la caduta di pietre e distacco di intonaco e calcinacci è necessario prima di tutto eliminare le cause del deterioramento che probabilmente dipende da infiltrazioni.

Successivamente per riparare e ripristinare i sottobalconi, è necessario stabilire il tipo di intervento da eseguire. Questo lo si fa in base alla funzione da attribuire ai sottobalconi. Stesso discorso vale per i frontalini. Quindi se la funzione principale è di decorazione ed estetica, in quel caso i lavori e i costi sono di competenza del condominio. Invece se la funzione concreta consiste nel completare il balcone e coprire quello sottostante, il ripristino spetta al proprietario del balcone sovrastante.

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7042 del 12.3.2020 che aiuta a capire meglio i termini della vicenda.

E’ necessaria comunque una valutazione preliminare anche dal punto di vista tecnico oltre che legale per stabilire a chi realmente competono i lavori da eseguire su frontalini e sottobalconi.

Informazioni circa l’ISEE a fini giudiziali

QUESITO

Io dovrei fare l isee 2020 riferito al 2019..mi sono separata da mio marito non legalmente ho un bimbo di 13 anni . Ora convivo con il mio compagno e abbiamo preso la residenza insieme…lui risulta nel mio nucleo familiare. Per fare l isee devo mettere anche lui?   

RISPOSTA

Salve signora, in riferimento al Suo quesito Le preciso la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito.
I coniugi che hanno residenza anagrafica diversa costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

  • se è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile; ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell’articolo 126 cod. civ. Non basta, perciò, che vi sia una separazione di fatto ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice;
  • la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’articolo 708 del c.p.c.;
  • uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 cod. civ., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;
    si è verificato uno dei casi di cui all’articolo 3 della Legge nr. 989/70, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
  • sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.
    In tali casi, ai fini ISEE, i coniugi fanno parte di nuclei familiari distinti.
    Detto ciò riterrei di dover inserire il reddito di Suo marito alla data del 31.12.2019 e presumibilmente il Caf o il Patronato Le chiederà un certificato di stato di famiglia storico per escludere l’inserimento del Suo nuovo compagno.
    Contemporaneamente Le suggerirei anche di procedere alla separazione legale, in quanto senza una regolamentazione della separazione si rischia, visto il nuovo rapporto sentimentale, un procedimento da parte di Suo marito con richiesta di addebito. Ciò non vuol dire che verrebbe certamente addebitata una eventuale separazione, perché va sempre indagata specificamente, ma comunque è un rischio latente che creerebbe dei grattacapi.
    A disposizione per chiarimenti. Cordiali Saluti

QUESITO N. 2

Quindi in questo caso anche se il mio ex deve richiedere l isee avrà bisogno anche lui del certificato storico? Noi abbiamo già parlato di separazione consensuale . Per avere assistenza legale con patrocinio in questo caso …ognuno deve fare il proprio isee o dobbiamo fare l isee ordinario in base allo stato di famiglia? Ho letto che in questa emergenza è possibile effettuare la separazione a distanza… Come mi devo comportare?? Lui vorrebbe avviare le pratiche da Aosta dove risiede….io risiedo in provincia di Brescia…posso fare la separazione a distanza?? Riguardo al mantenimento io purtroppo nn ho reddito….come faccio se mi chiede gli alimenti? Grazie

RISPOSTA N. 2

L’isee viene fatto in relazione allo stato di famiglia.
Per quel che riguarda la separazione, la competenza normalmente è quella del luogo dove avete avuto l’ultima residenza comune, ma ci sono criteri alternativi.
Per i costi del patrocinio, se Lei non ha reddito e chi viveva con lei nello stato di famiglia per l’anno 2020, può beneficiare del gratuito patrocinio.
Per quanto riguarda il rischio di dover vesare mantenimento o alimenti, senza che riceva la colpa della separazione (che è esclusa in caso di separazione consensuale), in base alla Sua situazione posso tranquillizzarLa bel senso che non ci sono i presupposti. Piuttosto se non avesse iniziato una convivenza avrebbe potuto Lei ricevere un mantenimento.
Spetta in ogni caso il contributo al mantenimento di Vostro figlio a carico del padre.

LizzyIeri, 04 Gennaio 2021

Grazie mille . È stato molto utile. Buona sera.

INFORMAZIONI CIRCA LA RINUNCIA ALL’EREDITA’

QUESITO

Buongiorno, un mio parente è venuto a mancare lasciando una consistente debitoria. Gli eredi (moglie e figli) hanno l’intenzione di rinunciare all’eredità. C’è un immobile di proprietà al 50% intestata al de cuius e 50% a mia suocera che cade in eredità e sul quale grava un mutuo con pari intestazione. Le domande che pongo sono le seguenti:
Che fine fa il 50% di proprietà rinunciata?
C’è la possibilità che una volta fatta la rinuncia partecipino al consolido dei debiti i fratelli del de cuius?
C’è una qualche possibilità che la rinuncia venga rifiutata dal giudice?

RISPOSTA

Salve la rinuncia all’eredità è un atto unilaterale che non presuppone un giudizio ma un’attività non contenziosa (procedura di natura amministrativa con conseguenze giuridiche ) da compiersi al più davanti al cancelliere della Volontaria Giurisdizione. In caso di rinunzia all’eredità, la delazione ovvero la possibilità di accettare l’eredità viene trasmessa ad altri parenti originariamente esclusi dai congiunti più prossimi. La possibilità di successione, in mancanza di altri successibili, può essere trasferita ai fratelli del de cuius, che parimenti come gli altri hanno la possibilità di accettare o meno l’eredità. In mancanza di successibili, l’eredità viene devoluta allo Stato. In caso di debiti, oltre alla rinunzia all’eredità pura e semplice ci sarebbe anche l’accettazione con beneficio di inventario, che limita la trasmissione dei debiti a carico degli eredi al solo patrimonio de de cuius, con la possibilità di beneficiare degli altri beni ereditari che non siano stati utilizzati per liquidare i debiti stessi. E’ necessaria una assistenza legale sulle questione di successione che non possono limitarsi a poche righe, pertanto Le suggerisco di chiedere una consulenza al Vostro legale di fiducia. A disposizione per esigenze o chiarimenti. Saluti

CONSIGLI SU ORDINI DI SERVIZIO NON PERTINENTI DURANTE COVID-19

Buonasera, vorrei una informazione ed un consiglio. Sono in cassa integrazione in deroga in quanto l’azienda per cui lavoro è momentaneamente chiusa per covid. La riapertura è prevista tra un mese.
Nel frattempo l’azienda ha chiesto di farmi svolgere attività di facchinaggio che non rientrano tra le mie mansioni per liberare un locale commerciale.
Sono tenuto a rendermi disponibile per questo tipo di lavoro o posso rifiutare? Grazie

RISPOSTA

Salve,
da un punto di vista giuridico, tenuto conto delle diverse mansioni affidateLe e del fatto che l’azienda è chiusa e che desumo che la CIG in deroga sia per l’intero monte orario, Lei non è tenuto a svolgere questo tipo di attività. D’altra parte, innanzi al Suo rifiuto i titolari potrebbero esserne risentiti e adottare comportamenti ostili alla ripresa dell’attività che all’estremo potrebbero portare ad ipotesi di mobbing. Qualora Lei decidesse di rifiutare lo svolgimento dell’incarico, le suggerisco di monitorare la condotta dei titolari e documentare ogni comportamento come per gli ordini di servizio, richiami, rifiuti a Sue legittime richieste, ecc. in maniera tale da aver prove per un eventuale futuro giudizio. Cordiali Saluti

LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DEL COVID

QUESITO

Buon pomeriggio,
sono stato assunto con contratto a tempo determinato come operaio meccanico il 4 febbraio 2020. Dopo un infortunio in itinere e dopo il covid, rientro a lavoro con l’azienda che riapre il 20 aprile. E riprendo il mio periodo di prova (rimanevano 19 giorni ancora da loro raccomandata che mi hanno inviato primi marzo mentre ero ancora in malattia).
Vengo licenziato per non superamento del periodo di prova il 28 aprile.
Vorrei sapere se essendo che il 28 aprile eravamo ancora in periodo Covid l’azienda poteva o meno licenziarmi.
Grazie

RISPOSTA

Egr. sig. Enrico, l’art. 46 del decreto Cura Italia stabilisce che dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, sono bloccate le procedure di riduzione collettiva del personale, nonché i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
In considerazione di ciò non è impedito il licenziamento durante il periodo di prova per mancato superamento della prova stessa. Saluti

Grazie per la tua valutazione!

IMMOBILE VENDUTO A FIGLIA PRIMA DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE

QUESITO:

Buongiorno, mio marito ha una sorella e dei genitori.
I suoi genitori nel corso di diversi anni hanno sempre sperperato denaro e mio marito 20 anni fa ha dovuto vendere una cascina per ripagare i debiti del padre.
Il padre aveva redatto anche uno scritto con cui veniva riconosciuto il debito verso mio marito.
Mia cognata che è molto avida sapendo che il padre aveva un debito verso il figlio si è fatta vendere la casa dei genitori in cambio di pagare una irrisoria cifra di 30000 euro di debiti del padre anche se la casa vale 800.0000 euro, i genitori spinti dall’indigenza hanno accettato a vendere la casa alla figlia con un contratto fittizio lasciando mio marito senza eredità perché l’unico bene cospicuo posseduto era la casa.
Chiedo di avere delle indicazioni su come potremmo agire per recuperare almeno la parte di casa che spetterebbe a mio marito.

RISPOSTA

Salve signora sicuramente c’è la possibilità di tutelare i diritti di Suo marito. Occorrono ulteriori e più dettagliate informazioni sulla vicenda per stabilire se la vendita dell’immobile eseguita dai genitori alla figlia è tale o se cela una donazione. Ad ogni buon conto, se i genitori fossero deceduti e la casa fosse l’unico bene in eredità o l’unico bene rilevante, andrebbe fatta dichiarare l’inefficacia o invalidità della eventuale vendita dell’immobile per poi procedere alla suddivisione dei beni caduti in successione nel rispetto della rispettiva quota di legittima, che in mancanza di un testamento, seguirebbe le regole della successione legittima con possibilità per Suo marito di ottenere la metà dell’intestazione dell’immobile. Le ripeto occorrono varie informazioni. Affidi l’incarico ad un legale. A disposizione per qualsiasi esigenza o chiarimento. Saluti

CONDOTTA COMMERCIALMENTE SCORRETTA DI TIM CON ADDEBITI ILLEGITTIMI PER PRODUZIONE E INVIO FATTURA PER PARTITE IVA CON FATTURA ELETTRONICA

Alcune associazioni di consumatori stanno segnalando condotte commercialmente scorrette a carico di Tim sulla base del fatto che stia facendo pagare a clienti dotati di partita iva, che utilizzano regimi fiscali con fatturazione elettronica, dei costi illegittimi per “produzione e invio fattura”. Si tratta di una piccola somma, ritenuta non dovuta, che integrerebbe i presupposti di una pratica commerciale scorretta, in quanto la legge Iva (633/1972) stabilisce infatti che “le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo”, un principio cui si richiama anche la più recente legge del 2015 sulla fattura elettronica.

Pari discorso va fatto per la voce “invio” che è altrettanto illegittima in quanto l’invio non è richiesto dal cliente, non è previsto per legge  e non fornisce neppure il dettaglio di quanto addebitato solo a titolo di spese di spedizione. Quantomeno vale il discorso della illegittimità per le fatture elettroniche che dal 1 Gennaio 2019 sono recapitate al titolare di Partita Iva tramite servizio elettronico SDI al cliente (art.1 comma 6/6 bis e 6 ter dlgs 127/15).

Le associazioni dei consumatori rilevano che la normativa e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, riferendosi al contenuto della norma istitutiva dell’Iva (art. 21 del DPR n. 633/1972), escludono che per la produzione della fattura possano essere addebitati costi al cliente. Ciò nonostante, la TIM richiede ai clienti – pur in mancanza di espressa richiesta – un corrispettivo per l’invio della fattura in formato cartaceo al suo studio.

In considerazione di ciò, le associazioni hannopresentato un esposto all’Antitrust perché proceda alle verifiche e alle relative indagini e contestualmente stanno valutando le condizioni per proporre giudizi civili nei confronti della compagnia telefonica.

Si consiglia, agli utenti dotati di partita iva, di far esaminare la posizione personale ai legali o alle associazioni dei consumatori per ottenere adeguata tutela.

Terracqueo

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