
IL SOVRAINDEBITAMENTO E LA SOLUZIONE PER RIDURRE I PROPRI DEBITI. CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER ACCEDERE A TALE PROCEDURA
La legge n. 3 del 27 gennaio 2012, definita “legge salva suicidi” ha introdotto nel nostro ordinamento la cd. procedura di SOVRAINDEBITAMENTO, ovvero una procedura di esdebitazione per aiutare le persone che sono assoggettate ad eccessivi debiti, a cui non sono in grado di far fronte.
L’obiettivo è di consentire a questi soggetti sovraindebitati di porre rimedio alla loro posizione debitoria fornendo una soluzione per estinguere le pendenze economiche ed evitare che possano essere iniziate o proseguite delle procedure esecutive (pignoramenti immobiliari, mobiliari e presso terzi) nei loro confronti.
A CHI E’ INDIRIZZATA LA NORMATIVA E LA PROCEDURA:
I soggetti che possono accedere alla procedura sono: imprenditori non fallibili – piccole imprese, aziende agricole -, privati e/o consumatori e/o professionisti.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROCEDURA:
La procedura ha inizio con il deposito, presso il Tribunale del luogo in cui ha la residenza il sovraindebitato, dell’istanza di nomina del professionista incaricato denominato Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (c.d. OCC).
In questa fase il Giudice, di norma, non procede alla verifica dell’ammissibilità della domanda, purtuttavia, è opportuno che l’istanza sia completa e contenga l’indicazione del tribunale davanti al quale si promuove la procedura, i dati anagrafici del sovraindebitato (nel caso di persona fisica), la denominazione o la ditta (nel caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta), indicazione dei dati del procuratore, esposizione dei fatti e indicazioni delle voci di debito, oggetto della domanda e richieste.
Successivamente, con decreto, viene nominato l’OCC e fissato il termine per il deposito della proposta avanzata dal debitore e la relazione sulla fattibilità del piano e/o accordo del Professionista.
Alla fine il tribunale competente si pronuncerà sulla proposta del debitore e sulla relazione dell’organismo designato
valutando meritevole o meno la soluzione individuata e, in caso positivo, il tribunale omologherà il piano e lo renderà esecutivo nei confronti di tutti i creditori, prescindendo dal loro consenso, disponendo per tale provvedimento la pubblicità.
SOLUZIONI CONSENTITE DALLA LEGGE PER PORRE RIMEDIO AI DEBITI
- Il piano del consumatore
Il piano del consumatore può essere presentato soltanto dal privato consumatore che consiste in una proposta di stralcio operato sulla complessiva esposizione debitoria e conseguente rateizzazione del debito residuo – in media 6/7 anni (la durata è molto variabile da un Tribunale a un altro).
Talvolta, in favore della procedura, possono essere inseriti in piano anche cessioni di beni, TFR, crediti futuri etc.
Il piano del consumatore, segue una valutazione molto stringente, dapprima dell’OCC, poi del Giudice, circa il requisito della meritevolezza del debitore. - L’accordo di ristrutturazione dei debiti
L’accordo di ristrutturazione dei debiti, invece, può essere presentato anche da enti e imprese non fallibili.
Dal punto di vista procedurale ha caratteristiche molto simili a quelle del piano del consumatore. Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, l’accordo, non necessita di valutazioni penetranti sulla meritevolezza, ed inoltre, è subordinato al consenso di almeno il 60% dei creditori. Raggiunta la maggioranza, l’accordo è omologato, reso definitivo e sottoposto alla pubblicità come per legge. - Procedura di liquidazione dei beni
Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio in favore dei creditori cosicché da fronteggiare i propri debiti.