CONDOTTA COMMERCIALMENTE SCORRETTA DI WIND TRE PER ADDEBITI RELATIVI A CONSUMI INTERNET OLTRE SOGLIA

Sono state segnalate delle condotte commercialmente scorrette di WIND TRE SpA per servizi di telefonia mobile relativamente all’uso di internet oltre soglia. Nello specifico, la società di telefonia che gli altri operatori mette a disposizione dei propri clienti delle offerte con bundle limitato di telefonate, messaggi ed internet veloce. Il problema legato essenzialmente alla navigazione in rete nasce quando superate le soglie non solo non viene bloccata l’accesso ad internet per i clienti incauti o disattenti, ma non viene nemmeno segnalato che si sta per superare la soglia massima del bundle o addirittura l’avvenuto superamento. In questa maniera il gestore applica delle tariffe a costo notevolmente superiore di cui spesso il cliente non è nemmeno a conoscenza.

Non si tratta di una situazione sporadica, né va censurato l’utente in quanto spesso chi riscontra queste problematiche è una persona anziana non avvezza all’uso degli smartphones.

Un comportamento corretto dal punto di vista commerciale imporrebbe al gestore telefonico se non altro di segnalare al proprio cliente che è stato superato il limite, in maniera tale da fargli scegliere in maniera consapevole se utilizzare i servizi di navigazione a costi superiori a quelli in convenzione.

Il tacere da parte di WIND TRE sul superamento della soglia denota, invece, il tentativo di lucrare sulle persone disattente o dei più anziani che difficilmente sono informate o sono in grado di conoscere tutte le condizioni contrattuali applicate ai profili tariffari.

Condotte di questo tipo già sono state portate all’attenzione dell’AGCOM che dopo aver completato l’istruttoria ha confermato il comportamento scorretto di WIND TRE SpA irrogandole una sanzione amministrativa multimilionaria.

In concreto l’Autorità Garante ha ritenuto che quand’anche ci fosse la firma dell’utente sul contratto che reca la relativa clausola afferente le condizioni di superamento delle soglie internet, questa non può essere una “chiara ed inequivocabile indicazione” a favore del gestore telefonico per far derivare l’accettazione della clausola e la relativa comprensione del contenuto da parte del cliente. La compagnia è tenuta a bloccare il collegamento una volta terminato il bundle e quantomeno deve evidenziare il superamento della soglia con idonea comunicazione.

L’AGCOM ha ritenuto violata la disposizione in materia, contenuta nel comma 2 dell’articolo 2 della delibera n. 326/10/CONS:“Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto”.

Alla luce di quanto innanzi appare evidente come le segnalazioni avvenute in questo periodo dimostrino che le cattive abitudini di WIND TRE SpA permangono e che la stessa non si è adeguata concretamente alle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.

Si invitano le persone a segnalare queste condotte scorrette e a richiedere rimborsi, riservandosi di proporre causa in caso di avvenuto diniego da parte di WIND TRE SpA.

CONVERSIONE PIGNORAMENTO ED ESTINZIONE ESECUZIONE

QUESITO DEL 10.5.2020

Ho un pignoramento in banca sullo stipendio da qualche tempo di euro 500,00 mensili in riferimento a somma dovuta per sentenza di condanna. Il pignoramento durerà ancora due anni. Vorrei sapere se è possibile estinguerlo prima e se è possibile fare una proposta al creditore di una somma un po’ inferiore al dovuto ma pagata immediatamente.

RISPOSTA AL QUESITO

Salve Lei ha la possibilità di reperire un accordo con il creditore formulando una proposta transattiva idonea far estinguere il pignoramento. Si ricordi che deve far svincolare le somme oggetto del pignoramento presso terzi altrimenti il conto corrente non sarà integralmente disponibile. Saluti

Procedura fallimentare ed indicazione di interessi e tipologia del credito

Quesito del 7.5.2020 del sig. *****

Gentile Avvocato,
nelle procedure fallimentari si può proporre una domanda di ammissione al passivo omettendo di precisare se il credito è chirografo o privilegiato ed il calcolo degli interessi ?

E posso attendere che sia il giudice ad effettuare il calcolo degli interessi legali, senza che la domanda vengadichiarata inammissibile ?

Grazie in anticipo per l’aiuto che saprà darmi.

RISPOSTA AL QUESITO:

Buongiorno, in riferimento ai Suoi due quesiti Le rispondo come segue.
La mancata indicazione del credito se privilegiato o meno non incide sulla sua esatta qualificazione, se l’attribuzione del privilegio deriva da espressa disposizione di legge. Mi spiego meglio se il creditore che formula domanda di ammissione al passivo vanta una somma di danaro quale lavoratore, per legge è previsto che quel credito sia privilegiato. In sostanza dipende dalla natura del credito fatto valere in sede fallimentare. Quindi qualora non emergesse direttamente dalla legge, la mancata indicazione del credito come dotato di privilegio determinerebbe il riconoscimento dello stesso come chirografaro.
Per gli interessi, se non è precisata almeno la decorrenza, gli stessi non vengono riconosciuti. A disposizione per chiarimenti. Saluti.

FINANZIAMENTI FINO A € 25.000,00 PER PMI, LIBERI PROFESSIONISTI E NEGOZIANTI AL DETTAGLIO E FINO AL 25% FATTURATO IMPRESE PREVISTO DAL D.L. CURA ITALIA PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E PARTITE IVA

Il D.L. Cura Italia ha previsto alcune misure di sostegno a favore di cittadini, famiglie, imprese e liberi professionisti per fronteggiare la crisi economica scaturente dal Coronavirus. In effetti, a causa delle misure di restrizione e contenimento imposte dalla lotta al COVID-19, la maggior parte delle persone che hanno un’attività autonoma hanno vissuto un periodo di chiusura forzata delle proprie attività, da cui stanno scaturendo problemi di liquidità e accumulo di debiti per mancata generazione di guadagni.

Tra le misure a sostegno previste dallo Stato c’è la possibilità di ottenere finanziamenti per l’importo massimo di € 25.000,00, ovvero finanziamenti per la misura massima pari al 25% del fatturato dell’anno precedente generato dall’impresa richiedente. Questi finanziamenti sono garantiti dallo Stato Italiano e pertanto le banche lo potranno erogare con maggiore facilità e rapidità anche e soprattutto per andare in contro alle esigenze di moneta contante delle famiglie italiane.

Questo era il progetto iniziale e la finalità a cui tendeva il D.L. 18/2020 in esame. Potremmo dire che a parole il Governo abbia adottato questa misura nella convinzione di soddisfare le necessità delle persone, ma nei fatti le cose sono andate e stanno andando spesso in maniera differente.

Infatti, come già alcune testate giornalistiche (tra cui Striscia La Notizia) hanno avuto modo di rendere noto, ci sono molti istituti bancari che tendono a non erogare i finanziamenti o ritardano in maniera esagerata l’approvazione e la correlativa liquidazione delle somme. Altri invece comunicano a chi ne ha fatto richiesta che c’è la possibilità di erogazione del finanziamento, con il vincolo però che chi presenta delle morosità con la Banca stessa (e sono molti purtroppo… alcuni in ragione del rischio imprenditoriale che impone investimenti che determinano normalmente per alcuni periodi dell’anno l’accumulo di debitorie; altri, invece, per le difficoltà economico-finanziarie direttamente collegate al coronavirus) l’Istituto verserà al richiedente una cifra inferiore rispetto a quanto ne avrebbe avuto diritto, perché la Banca stessa tratterrà per sé la quota corrispondente a far “rientrare” la persona dell’esposizione debitoria, sanando le relative pendenze.

In sostanza a ragione è stato rilevato che così le Banche finirebbero per far credito a sé stesse con finanziamenti speciali garantiti dallo Stato, circostanza questa ingiusta che finisce per frustare la ratio delle misure adottate con il Decreto Cura Italia. Conferma di questa prassi illegittima è ravvisabile nel comunicato dell’ABI stessa che ha stigmatizzato tale condotta e che ha preannunciato che sarebbero state adottate delle contromisure se fossero stati confermati e documentati tali comportamenti.

Altra questione che è stato spesso segnalato in questo periodo e su cui la stessa ABI ha posto formale censura è da ravvisarsi nella richiesta da parte delle Banche del pagamento delle spese di istruttorie per i finanziamenti speciali garantiti dallo Stato come misure a sostegno del reddito. Tali spese di istruttoria non sono affatto dovute!

Alla luce di tutto ciò è consigliato stare attenti nella formalizzazione della richiesta dei finanziamenti in questione e nell’esaminare bene le condizioni di eventuale approvazione, con l’invito a segnalare le condotte illegittime dei singoli istituti creditizi alle associazioni di consumatori, agli avvocati, alla stessa ABI.

INFORMAZIONI SU SUCCESSIONE LEGITTIMA DEI FIGLI E TRASFERIMENTO CASA

QUESITO:

Gentile avvocato,

ho una domanda da porre relativo alla posizione di mia sorella che da circa
due anni vive nella casa di mia madre (vedova) con il marito e le figlie perché nullatenente. La casa è intestata a mia madre, un domani quando mia madre non ci sarà più potrà appropriarsi dell’immobile. In famiglia siamo tre fratelli.
Grazie per l’impegno cordiali saluti

RISPOSTA:

Salve,
in merito al Suo quesito, sulla base di quello che Lei riferisce la risposta è che Sua sorella non può impossessarsi autonomamente della casa di sua madre dopo che sarà deceduta. Solo se esistessero altri beni immobili di pari valore che assicurino a tutti il rispetto di ottenere a ciascuno la propria quota di legittima, in quel caso potrebbe verificarsi una assegnazione a seguito di suddivisione in fase di successione.
Il discorso sarebbe diverso se, considerato che siete tre fratelli, uno di Voi detenesse già una quota maggioritaria della proprietà dell’immobile, circostanza che non appare verosimile nel Suo caso.
E’ ragionevole pensare tuttavia che in fase di successione, con unico immobile in eredità avrete difficoltà a trovare un accorso tra di voi e si renderà necessaria una causa di divisione ereditaria.
A disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti

Separazione senza essere sposati.

QUESITO:

Buona sera, sono convivente da oltre 10 anni e dalla unione con la mia compagna è nata mia figlia, riconosciuta da entrambi formalmente. Abitiamo in affitto con contratto a nome mio dell’appartamento affittato. Le cose non vanno più come prima ed io vorrei lasciare la casa dove vivo con lei e mia figlia. Se abbandono casa che succede? Sono passibile di qualcosa?? E poi l’appartamento a chi spetterebbe anche se a nome mio? Lei è disoccupata e senza reddito. Grazie attendo risposta ma vorrei andare via il prima possibile.Rispondere

 RISPOSTA

Salve, nel Suo caso non si può parlare di separazione non essendoci un vincolo matrimoniale né a quanto pare una convivenza formalizzata come unione civile. In considerazione di ciò l’unica cosa che dovrete fare è la regolamentazione degli interessi della minore. Considerato che non ricorrono i presupposti della separazione, è possibile abbandonare la casa purché non si facciano mancare i mezzi di sostentamento a Sua figlia. Infine riguardo l’appartamento dove attualmente vivete, considerato che la Sua compagna non lavora ed è senza reddito, questo ragionevolmente sarà assegnato alla madre collocataria in previsione di un affidamento condiviso con residenza privilegiata presso la predetta signora. Per qualsiasi ulteriore chiarimento o per eventuale assistenza siamo a disposizione. Alcune informazioni sono comunque disponibili nel seguente articolo del nostro sito https://www.cplegal.eu/news/583/laffidamento-esclusivo-e-condiviso-dei-figli/ .

Cordiali Saluti

ANNULLAMENTO DI CARTELLE ESATTORIALI, AVVISI DI ACCERTAMENTO E ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. ANNULLAMENTO DI DEBITORIE DAGLI ESTRATTI DI RUOLO

Le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito, e quelli di accertamenti sono alcuni dei provvedimenti che il Fisco, l’Inps e gli enti della P.A. notificano per richiedere il pagamento di imposte, tasse, sanzioni, ecc .
I predetti atti amministrativi variano per caratteristiche del provvedimento e per la natura dell’oggetto di contestazione e, in relazione ad essi variano gli strumenti messi a disposizione dalla legge per tutelare i diritti e gli interessi economici delle persone.
Il contribuente, se ritiene infondato l’addebito, può contestarlo all’ufficio che ha emesso il provvedimento con cui è stato richiesto il pagamento, chiedendone l’annullamento totale o parziale, attraverso sia i ricorsi in autotutela che quelli in sede giurisdizionale.
In fase di autotutela, se l’ufficio riscontra l’illegittimità dell’atto, è tenuto ad annullarlo in base alle norme previste per le procedure definite non contenziose e a effettuare lo sgravio delle somme iscritte a ruolo (cioè la cancellazione del debito). Se invece l’Ente che ha emesso l’atto amministrativo contestato, dopo aver rivalutato, conferma l’addebito, il contribuente può proporre ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria competente. E’ importante chiarire e ricordare che l’autotutela non sospende l’efficacia del provvedimento, il quale in caso di mancata opposizione potrebbe diventare definitivo e potrebbe comportare l’adozione successiva di azione esecutiva in danno del contribuente.
Contro le pretese di Fisco, INPS ed altri enti della P.A. è comunque sempre consentito il ricorso per via giudiziaria con termini, modalità e procedure diverse.
Negli ultimi anni a partire da una importante pronuncia della Cassazione n° 19704/2015 in poi il contribuente ha la possibilità di annullare le posizioni debitorie anche senza la ricezione della notifica di uno dei provvedimenti tributari o riscossori di cui detto innanzi, ma attraverso la formale conoscenza dei debiti a seguito di consultazione dell’estratto di ruolo, il cui contenuto può essere impugnato con relativa possibilità di annullamento degli atti in esso riportati.

Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione), che contiene l’elenco dei debitori aventi il domicilio fiscale nell’area territoriale di riferimento e i debiti di naturale fiscale, tributaria, previdenziale.

Con la richiamata sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione a Sezione Unite , è stata riconosciuta definitivamente la possibilità per il contribuente di opporsi all’iscrizione a ruolo tutte le volte che lamenti in sede giudiziaria la mancata notifica della cartella di pagamento.

Difatti, capita spesso che il contribuente venga a conoscenza di una iscrizione a ruolo da parte di un ente impositore solo dopo aver verificato la propria posizione presso uno dei tanti sportelli di Equitalia, prendendo visione del c.d. estratto di ruolo.

E’ necessario chiarire che l’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile poiché è un elaborato informatico dell’esattore, ma il contenuto del ruolo stesso e pertanto i singoli atti amministrativi ivi riportati

Va tuttavia chiarito che l’opposizione, dopo alcune pronunce altalenanti della stessa Cassazione, può essere ammessa solo se ci sono problemi sulle notifiche dei cd. atti presupposti, ovvero i provvedimenti amministrativi contenuti nell’estratto di ruolo da cui derivano i debiti fiscali o tributari del contribuente. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n.6166 del 1.3.2019 in linea con le precedenti pronunce (Cass. n.19704/15, n. 22946 del 10.11.2016, n.20618 del 13.10.2016, n.6034 del 9.3.2017, n.16098/2018) ribadisce l’inammissibilità dell’opposizione ad estratto di ruolo precisando che: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L’estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all’amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.”.

E’ necessario anche precisare che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile allorquando le cartelle o gli avvisi o altri provvedimenti amministrativi, restando ferma la necessità della mancata/invalida notifica del detto atto, si siano nel frattempo prescritte o l’agente della riscossione sia decaduto dal potere di notificarle, in caso contrario non ci sarebbe interesse concreto all’impugnazione e i giudici potrebbero anzi dovrebbero non ammettere l’opposizione stessa.

Al fine di consentire la valutazione della strumento più idoneo per la tutela dei diritti del contribuente, è opportuno avvalersi di professionisti specializzati anche nell’ottica dei tempi ristretti per promuovere un eventuale giudizio di opposizione.

Pignoramento insolito

QUESITO:

Buongiorno mio marito è assunto tramite un contratto di sei mesi presso un’azienda, senza alcuna notifica di un ufficiale giudiziario ci siamo ritrovati con il pignoramento di un quinto del suo stipendio (e in piena pandemia)a marzo. Appena i tribunali riapriranno andrò ad assumere informazioni circa questo atto non consegnatoci, ma volevo porle una domanda e cioé visto che il contratto di lavoro di mio marito termina il prossimo 30/04, il pignoramento avrà validità in un futuro rapporto di lavoro? Attendo una sua risposta grazie mille

RISPOSTA:

Salve signora, in base a quello che Lei riferisce dovrebbe essere un pignoramento esattoriale disposto dall’Agenzia delle Entrate di Riscossione, che utilizzano una prassi di notifica diretta al datore di lavoro e poi al debitore senza convocazione davanti ad un giudice. E’ uno strumento consentito dalla legge che però spesso determina degli abusi da parte del riscossore. Anche alcuni nostri clienti hanno subito tale tipo di pignoramento con irregolarità varie. Premesso quanto prima, in ogni caso il pignoramento va notificato anche al debitore, anche se è consentita una notifica sfalsata dal punto di vista temporale, circostanza anomala per un pignoramento che sfrutta le lacune della disciplina. E’ chiaro che una omessa notifica del pignoramento esattoriale al debitore determina una nullità del pignoramento stesso, quindi qualora fosse confermato che si tratta di un pignoramento esattoriali La invito a nominare un legale per effettuare subito un’opposizione all’esecuzione, in caso contrario qualora contattasse l’Agenzia delle Entrate di Riscossione questa potrebbe aggirare il problema procedendo ad una notifica tardiva. Per ricevere informazioni non è necessario andare in tribunale anche perché non troverebbe alcun fascicolo, ma le notizie le deve ricevere dal datore di lavoro, che non può esimersi trattandosi di un Vostro diritto quello di essere notiziati sulle procedure esecutive subite. In ultimo per completare il quesito, il pignoramento riguarda solo l’attuale rapporto lavorativo, pertanto in caso di contratto a tempo determinato, il pignoramento andrebbe a concludersi ed il creditore dovrebbe procedere nei confronti di un futuro nuovo datore di lavoro. A disposizione per chiarimenti o eventuale assistenza. Cordiali Saluti.

RICHIESTA IMU SU PRIMA CASA PER NON RESIDENTI.

Due anni fa circa ho acquistato un appartamento che, per me era una prima casa, non avendone altre di proprietà.

Tuttavia non andai immediatamente ad abitarci in quanto l’abitazione richiedeva una serie di interventi di ristrutturazione e ripristino, pertanto ho continuato a risiedere in altro appartamento dove già vivevo prima dell’acquisto del nuovo immobile.

A gennaio 2020 ho traslocato e ho trasferito la residenza nella mia nuova casa, lasciando la vecchia in affitto, ma negli ultimi giorni ho ricevuto una comunicazione in cui mi dicono che avrei dovuto comunque provvedere al pagamento dell’imu anche se prima casa.
Vorrei sapere se davvero avrei dovuto pagare quest’imposta tenuto conto della mia situazione e se eventualmente sarà effettivamente maggiorata di sanzione.

RISPOSTA

Salve , in base a quello che Lei riferisce purtroppo l’Ente creditore ha ragione in quanto, per il periodo dei sei mesi in cui ha vissuto presso l’appartamento in fitto, il nuovo immobile acquistato era sì unica casa di proprietà ma non ci abitava, quindi per il fisco avendo Lei già un’abitazione quella acquistata era una “seconda” casa con addirittura l’ipotetica possibilità di fittarla e ricevere un reddito. In considerazione di ciò, purtroppo deve pagare, tuttavia per dare una risposta completa sarebbe comunque il caso di far esaminare la documentazione in Suo possesso e fornire ulteriori chiarimenti. A disposizione. Cordiali Saluti

LINEE GUIDE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PER I PROCEDIMENTI DI DIRITTO DI FAMIGLIA – PROPOSTE ED INTERVENTI IN PREVISIONE DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ GIUDIZIARIE PER IL COVID-19


In previsione della riapertura delle attività durante la cd. Fase 2, compresa quella giudiziaria, il CNF – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ha diramato delle linee guide che saranno prese in considerazione per i protocolli che verranno adottati dai tribunali italiani, soprattutto per le cause di diritto di famiglia. Queste indicazioni saranno in massima parte trasfuse nei provvedimenti che emetteranno i singoli presidenti degli uffici giudiziari e quindi coinvolgeranno tutte le persone che nei prossimi mesi avranno cause di separazione, divorzio, regolamentazione interessi minori, negoziazioni assistite, ecc. per questo è il caso che gli interessati siano informati di queste misure.
Innanzitutto viene dato atto che la vita di relazione delle persone nell’ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definito il nuovo assetto dei loro rapporti, sia per chi invece non ha potuto definire un accordo e chi solo recentemente ha maturato la decisione di far intervenire l’autorità giudiziaria per l’ottenimento di provvedimenti che risolvano convivenze divenute intollerabili.
Va anche premesso che nell’attuale periodo di emergenza derivante dal COVID-19 vanno tenuti presenti e tutelati due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall’altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.). In considerazione di ciò tutti i procedimenti in materia di famiglia sono ritenuti caratterizzati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente rinviare nel tempo la risoluzione delle relative vicende personali, ancor di più se riguardano minori.
1) SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI
Fino alla fine della fase emergenziale è stato proposto il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. In tali ipotesi, i difensori – nel rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica ai fini della tutela della salute – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.

2) PROCEDIMENTI DI NATURA CONTENZIOSA: SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DIVORZI CONTENZIOSI
Per i procedimenti di natura contenziosa, in considerazione di quanto previsto dalla legge che impone in queste udienze che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) suggerisce che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione ma con cautela al fine di salvaguardare il diritto di difesa e il giusto contraddittorio.
Il ricorso a questa modalità dovrà essere escluso dal magistrato, nei casi in cui questi ritenga che la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori.

3) RICALENDARIZZAZIONE DELLE UDIENZE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.
Con riguardo alla udienze, comprese le udienze presidenziali, che sono state rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, sarà un provvedimento di ricalendarizzazione nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza. Il tutto sempre per garantire il più possibile il diritto di difesa di tutte le parti e l’integrità del contraddittorio.

4) NEGOZIAZIONI ASSISTITE
Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC. L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3,D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto.

Terracqueo

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