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ONERI CONDOMINIALI NON PAGATI DAL VENDITORE

QUESITO DEL SIG. C.L.

Ho acquistato un appartamento e sia l’agenzia immobiliare che il venditore mi hanno mentito sulle spese condominiali (sono molto più alte). Posso agire nei loro confronti?
Grazie

RISPOSTA:

Buon pomeriggio,

in riferimento alla Sua richiesta di informazione Le comunico che certamente può agire nei confronti del venditore per il recupero delle somme che eventualmente Lei dovesse anticipare che sono di spettanza di quello.

Le preciso comunque che Lei è responsabile in solido con il venditore nei confronti del condominio per i pagamenti dell’anno corrente e quello precedente ex art. 63 disp.att c.c. ove l’acquisto sia avvenuto questo anno.

Peraltro sempre nei confronti del venditore, potrebbe sporgere denuncia per il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico per le dichiarazioni eventualmente effettuate dal venditore innanzi il notaio in ordine al pagamento di tutti gli oneri condominiali.

Nei confronti dell’agenzia immobiliare, sarebbe necessario documentare la dichiarazione reticente e il danno subito per prospettare una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e relativa insorgenza di una responsabilità contrattuale.

A disposizione per chiarimenti o ulteriori esigenze.

Quesito: In una separazione si può trasferire una casa senza andare dal notaio?

Risposta: la risposta è positiva, ovvero è possibile il ricorso alla separazione consensuale per ottenere il trasferimento casa ai figli o al coniuge senza rivolgersi ad un notaio. Durante una separazione, ma anche in un divorzio, si può trasferire una casa, evitando il rogito notarile e senza pagare il relativo compenso.

La possibilità è oramai pacifica grazie ad una sentenza della Cassazione la n. 21761/2021, che prevede per l’appunto di trasferire una casa durante la separazione purché il relativo atto di disposizione rientri nella regolamentazione degli interessi dei coniugi e/o dei figli durante una separazione (o anche un divorzio).

La facoltà è senza dubbio consentita nei giudizi innanzi il tribunale, dove presentato il ricorso di separazione consensuale, contenente la richiesta di trasferimento ai figli o al coniuge con tutte le notizie sull’immobile e relativi documenti, il giudice – quale pubblico ufficiale – recepisce la relativa volontà delle parti e consente la formalizzazione del trasferimento.

In linea generale è consentita anche nelle separazioni e divorzi regolamentati con la negoziazione assistita (separazioni veloci e divorzi veloci), ma la concreta applicazione dipende tuttavia dalla prassi adottata da ciascuna Procura (Affari Civili) dei vari tribunali, che devono apporre il nulla osta alla separazione o al divorzio. Sugli accordi di negoziazione assistita si invita a verificare di volta in volta le prassi delle singole Procure.

In ogni caso per approfondimenti si invita a leggere il presente articolo: “Separazioni e divorzi: Trasferimenti patrimoniali e cessione immobili a coniugi

***

Per informazioni sul contenuto del ricorso per il trasferimento di una casa nella separazione consensuale ai figli o al coniuge, per conoscere l’accordo e le agevolazioni, o per ricevere assistenza contattateci.

Quesito: Aiuto, ho ricevuto un pignoramento sulla casa, cosa posso fare? M. E.

Risposta: Salve, è il caso di far esaminare l’atto che gli è stato notificato per capire se ci sono le condizioni per proporre una opposizione fondata. Precisiamo che l’opposizione all’esecuzione va effettuata solo sussistono i presupposti, in quanto in caso contrario si rischia non solo il rigetto e la condanna alle spese, na anche e soprattutto di compromettere ogni possibilità di risolvere il problema.

in secondo luogo va capito bene quale sia il problema che deriva da un pignoramento immobiliare e cioè se sia da identificare con il rischio di perdere la casa, oppure se sia la presenza stessa del debito a creare le relative difficoltà………

Per conoscere e approfondire il tema si invita a leggere l’articolo seguente: https://www.cplegal.eu/news/499/casa-pignorata-cosa-fare-evita-lasta. Per informazioni e assistenza conta

Quesito: in una separazione è possibile trasferire la casa senza rivolgersi da un notaio?

Risposta:

salve la risposta è affermativa. In effetti durante una separazione è oramai ritenuto pacificamente possibile, in fase di accordo tra ex coniugi, pattuire ed effettuare il trasferimento di un immobile.

Ciò è stato reso possibile da una recente sentenza della Cassazione che ha confermato una prassi già attuata in tribunale.

Ruttavia questo è possibile nelle separazioni consensuali innanzi il tribunale, perché qui il giudice svolge la funzione di pubblico ufficiale. Nelle separazioni veloci con la negoziazione assistita è invece solo possibile prevedere un obbligo di trasferimento, che poi deve essere successivamente recepito da un notaio.

per maggiori informazioni leggi l’articolo sul sito del nostro studio legale al seguente link

Assistenza Legale per Separazione Consensuale

Ipoteca agenzia entrate riscossione cosa fare?

QUESITO: Salve ho ricevuto via pec una comunicazione di iscrizione d ipoteca da agenzia riscossione per un debito di 180.000 da pagare entro 30gg con cartelle molto vecchie, è possibile fare qualcosa?

RISPOSTA: Buongiorno sig. A.L in riferimento alla Sua richiesta di assistenza Le riferiamo quanto segue.

L’agenzia delle entrate riscossione ha ripreso ormai da da qualche mese le iniziative di recupero dei crediti fiscali e tributari, procedendo con azioni cautelari come l’iscrizione d’ipoteca o di fermo amministrativo o pignoramenti anche immobiliari, come nel Suo caso.

Spesso però le pretese di riscossione sono illegittime.

È opportuno stabilire l’importo della pretesa e la natura del credito impositivo ciò per capire se ci sono motivi di invalidità quali prescrizione o vizi di notifica. Per fare ciò si consiglia di recuperare l’estratto di ruolo dal riscossore e le relate di notifica di tutti gli atti notificati.

Le soluzioni sono diverse come: transazioni, accesso a pratiche amministrative di stralcio, soluzioni previste dalla l. 3/2012, vendita autorizzata da AER di immobili ipotecati o pignorati.

Per maggiori informazioni La invitiamo a leggere il seguente articolo https://www.cplegal.eu/news/1926/agenzia-entrate-riscossione-pignoramento-immobiliare-ipoteca-esattoriale/

Vendere la casa pignorata è possibile? Quali vantaggi?

Molti si chiedono se è possibile vendere la casa pignorata e, ove lo fosse, quali sarebbero i vantaggi ed è possibile con la vendita evitare il pignoramento dalle banche? COME VENDERE L’IMMOBILE PIGNORATO In linea teorica un immobile pignorato non…Continue Reading → L’articolo Vendere la casa pignorata è possibile? Quali vantaggi? proviene da CpLegal Studio…

Vendere la casa pignorata è possibile? Quali vantaggi?

Quanto costa un divorzio congiunto? Il compenso dell’avvocato.

In questo articolo spiegheremo quanto costa un divorzio congiunto e a quanto ammonta il compenso di un avvocato in un divorzio congiunto. La parcella del legale deve essere calcolata sulla base delle tabelle ministeriali. Queste ultime hanno sostituito quello che…Continue Reading → L’articolo Quanto costa un divorzio congiunto? Il compenso dell’avvocato. proviene da CpLegal Studio…

Quanto costa un divorzio congiunto? Il compenso dell’avvocato.

Nome: M. D. A…….

Email:xxxxx

Messaggio: In breve : se stipulo una assicurazione rc auto con una compagnia e una copertura danni (infortuni conducente o assistenza stradale) sulla medesima targa ma con altra compagnia, alla scadenza posso non rinnovare entrambi i contratti o per la copertura danni devo dare disdetta anticipata? Grazie

Risposta al quesito

Salve grazie per averci contattato. In riferimento alla Sua domanda Le spieghiamo quanto segue.

Nel 2013 è stata disposta l’abolizione del tacito rinnovo nelle polizze
RC auto. L’art. 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private
prevede infatti che il contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua
scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. Il tacito
rinnovo è invece previsto in tutte le altre tipologie di assicurazione,
ma non per le coperture aggiuntive RC auto. In effetti le garanzie
aggiuntive della RC auto, (furto e incendio, kasko, infortuni al
conducente, ecc.) fino all’entrata in vigore del DDL
Concorrenza 2017 contemplavano anche esse il tacito rinnovo. Attualmente
la situazione delle garanzie accessorie è la seguente: 1) nelle polizze
aggiuntive sottoscritte contestualmente alla RC auto, sia nello stesso
contratto che con contratto a parte, non è più possibile il tacito
rinnovo; 2) nelle polizze accessorie stipulate insieme al finanziamento
o l’acquisto di un’auto nuova rimane possibile il tacito rinnovo.
Nel suo caso non c’è quindi tacito rinnovo.

Qualora si ritenesse soddisfatto della nostra assistenza Le chiediamo di mettere un like e condividere sui social il sito ed il presente contributo.
Cordiali Saluti.

Ripensamento e recesso per contratto a distanza stipulato con Società che trasforma vasca da bagno in doccia

Messaggio di M.M.: Buongiorno. Ho firmato un contratto con remail …ci ho ripensato subito ma loro mi obbligano dicendomi che nn posso avvalermi del diritto di ripensamento.

Risposta al quesito:

Salve signora,
quanto tempo è trascorso dalla firma del contratto fino al ripensamento? Sono intervenuti i tecnici dell’azienda e hanno predisposto un’apparecchiatura/struttura personalizzata nel Suo interesse?
Il punto è stabilire se sono stati rispettati i tempi del diritto di recesso che per contratti a distanza è di 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto e se la Remail è intervenuta con i loro tecnici effettuando un sopralluogo e se ha iniziato a creare una struttura personalizzata nel suo interesse. In questo caso verrebbe meno la possibilità di recedere perché si tratta di una disciplina particolare e non quella ordinaria. Siamo a disposizione per chiarimenti o per ulteriore riscontro in caso di integrazione delle informazioni.

Qualora ritenesse di aver ricevuto le informazioni utili per il Suo caso e se ritenesse di essere soddisfatta, Le chiediamo di condividere l’articolo che verrà pubblicato sul nostro sito in maniera anonima per aiutare altre persone che si trovino nella medesima situazione e, eventualmente, seguire il nostro blog iscrivendosi per ricevere gli aggiornamenti e/o condividerlo sui canali social facebook e twitter. Grazie mille.

ACQUISTO IMMOBILI PIGNORATI PER DEBITI

Quesito del sig. L.M.:

Buon pomeriggio Vi chiedo un’informazione, è possibile acquistare un immobile sottoposto a pignoramento immobiliare e all’asta per debiti di una persona? E poi l’acquisto è rischioso o no?

Risposta:

Buon pomeriggio sig. L. la risposta al Suo quesito è affermativa. Si può acquistare un immobile pignorato e anche all’asta, effettuando un’operazione di vendita complessa che viene definita “Saldo e stralcio immobiliare”. Nello specifico l’operazione presuppone la messa in contatto di tre parti: il debitore che ha ricevuto il pignoramento, il creditore che ha intrapreso l’azione esecutiva, ed un terzo che è interessato all’acquisto.

Per completare l’operazione deve essere saldato il creditore, il quale rinuncerà al pignoramento sulla casa, poi contestualmente si completa la compravendita.

Per conoscere meglio i dettagli dell’operazione, può visionare la pagina del sito del nostro studio https://www.cplegal.eu/servizi/aste-giudiziarie-saldo-e-stralcio-immobiliare/

Relativamente alla seconda domanda, l’acquisto può avvenire in tutta sicurezza, purché chi L’assiste nell’operazione sia un esperto del settore.

Per ulteriori informazioni visiti un’altra pagina del nostro sito: https://www.cplegal.eu/news/499/casa-pignorata-cosa-fare-evita-lasta/

Siamo a disposizione per chiarimenti o per eventuale assistenza. Saluti.

SANZIONI PER ACCESSO SU SITI INTERNET PIRATA

Quesito del Sig. L.S.: buonasera,
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/18/europei-la-guardia-di-finanza-oscura-600-piattaforme-di-streaming-pirata-scattano-le-multe-anche-per-gli-utenti/6234139/
in virtù di questo articolo
navigando in internet mi sono ritrovato su un sito “sotto sequestro dalla gdf” dove era indicato il fatto che era stato preso il mio indirizzo ip. ho pensato subito ad una truffa ma non ho visto estremi di pagamento. così ho fatto una ricerca e vedo che era un sito pirata chiuso. (non ho usufruito di nulla poichè era già chiuso) cercavo dove vedere gli europei e google mi ha indicato questo sito (io come faccio a sapere se è illegale o no?) leggo quindi che possono inviarmi a casa una sanzione amministrativa. (per avere cliccato su un link sbagliato e non avere usufruito di nessun servizio illegale?). in tal caso quanto tempo hanno per notificare la sanzione prima che diventi nulla? grazie

RISPOSTA:

Salve sig. L. il termine di notifica di una sanzione amministrativa è di 90 giorni e riteniamo che lo stesso valga anche in questo caso. In ogni caso sulla base di quello che riferisce non ci sarebbero i presupposti per applicare la sanzione amministrativa in quanto Lei non ha usufruito di alcun servizio illecito. D’altra parte la permanenza di pochi miniti su un sito già chiuso per sequestro dimostra la mancanza della volontà di effettuare un illecito (mancanza dell’elemento psicologico del reato o dell’illecito). Siamo a disposizione per chiarimenti o ulteriori informazioni ed esigenze. Se ritiene di essere stato soddisfatto dalla nostra assistenza condivida e/o metta un like alla richiesta di assistenza sui canali social. Noi provvederemo a pubblicare sul nostro blog domanda e risposta in formato anonimo per consentire ad altri utenti di acquisire informazioni sull’argomento. Cordiali saluti 

Terracqueo

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