In previsione della riapertura delle attività durante la cd. Fase 2, compresa quella giudiziaria, il CNF – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ha diramato delle linee guide che saranno prese in considerazione per i protocolli che verranno adottati dai tribunali italiani, soprattutto per le cause di diritto di famiglia. Queste indicazioni saranno in massima parte trasfuse nei provvedimenti che emetteranno i singoli presidenti degli uffici giudiziari e quindi coinvolgeranno tutte le persone che nei prossimi mesi avranno cause di separazione, divorzio, regolamentazione interessi minori, negoziazioni assistite, ecc. per questo è il caso che gli interessati siano informati di queste misure.
Innanzitutto viene dato atto che la vita di relazione delle persone nell’ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definito il nuovo assetto dei loro rapporti, sia per chi invece non ha potuto definire un accordo e chi solo recentemente ha maturato la decisione di far intervenire l’autorità giudiziaria per l’ottenimento di provvedimenti che risolvano convivenze divenute intollerabili.
Va anche premesso che nell’attuale periodo di emergenza derivante dal COVID-19 vanno tenuti presenti e tutelati due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall’altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.). In considerazione di ciò tutti i procedimenti in materia di famiglia sono ritenuti caratterizzati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente rinviare nel tempo la risoluzione delle relative vicende personali, ancor di più se riguardano minori.
1) SEPARAZIONI CONSENSUALI E DIVORZI CONGIUNTI
Fino alla fine della fase emergenziale è stato proposto il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. In tali ipotesi, i difensori – nel rispetto delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica ai fini della tutela della salute – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta.
2) PROCEDIMENTI DI NATURA CONTENZIOSA: SEPARAZIONI GIUDIZIALI E DIVORZI CONTENZIOSI
Per i procedimenti di natura contenziosa, in considerazione di quanto previsto dalla legge che impone in queste udienze che le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) suggerisce che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione ma con cautela al fine di salvaguardare il diritto di difesa e il giusto contraddittorio.
Il ricorso a questa modalità dovrà essere escluso dal magistrato, nei casi in cui questi ritenga che la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori.
3) RICALENDARIZZAZIONE DELLE UDIENZE FISSATE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE.
Con riguardo alla udienze, comprese le udienze presidenziali, che sono state rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, sarà un provvedimento di ricalendarizzazione nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza. Il tutto sempre per garantire il più possibile il diritto di difesa di tutte le parti e l’integrità del contraddittorio.
4) NEGOZIAZIONI ASSISTITE
Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC. L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3,D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto.