QUESITO
Buongiorno, un mio parente è venuto a mancare lasciando una consistente debitoria. Gli eredi (moglie e figli) hanno l’intenzione di rinunciare all’eredità. C’è un immobile di proprietà al 50% intestata al de cuius e 50% a mia suocera che cade in eredità e sul quale grava un mutuo con pari intestazione. Le domande che pongo sono le seguenti:
Che fine fa il 50% di proprietà rinunciata?
C’è la possibilità che una volta fatta la rinuncia partecipino al consolido dei debiti i fratelli del de cuius?
C’è una qualche possibilità che la rinuncia venga rifiutata dal giudice?
RISPOSTA
Salve la rinuncia all’eredità è un atto unilaterale che non presuppone un giudizio ma un’attività non contenziosa (procedura di natura amministrativa con conseguenze giuridiche ) da compiersi al più davanti al cancelliere della Volontaria Giurisdizione. In caso di rinunzia all’eredità, la delazione ovvero la possibilità di accettare l’eredità viene trasmessa ad altri parenti originariamente esclusi dai congiunti più prossimi. La possibilità di successione, in mancanza di altri successibili, può essere trasferita ai fratelli del de cuius, che parimenti come gli altri hanno la possibilità di accettare o meno l’eredità. In mancanza di successibili, l’eredità viene devoluta allo Stato. In caso di debiti, oltre alla rinunzia all’eredità pura e semplice ci sarebbe anche l’accettazione con beneficio di inventario, che limita la trasmissione dei debiti a carico degli eredi al solo patrimonio de de cuius, con la possibilità di beneficiare degli altri beni ereditari che non siano stati utilizzati per liquidare i debiti stessi. E’ necessaria una assistenza legale sulle questione di successione che non possono limitarsi a poche righe, pertanto Le suggerisco di chiedere una consulenza al Vostro legale di fiducia. A disposizione per esigenze o chiarimenti. Saluti