Nome: M. D. A…….
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Messaggio: In breve : se stipulo una assicurazione rc auto con una compagnia e una copertura danni (infortuni conducente o assistenza stradale) sulla medesima targa ma con altra compagnia, alla scadenza posso non rinnovare entrambi i contratti o per la copertura danni devo dare disdetta anticipata? Grazie
Risposta al quesito
Salve grazie per averci contattato. In riferimento alla Sua domanda Le spieghiamo quanto segue.
Nel 2013 è stata disposta l’abolizione del tacito rinnovo nelle polizze
RC auto. L’art. 170-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private
prevede infatti che il contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua
scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato. Il tacito
rinnovo è invece previsto in tutte le altre tipologie di assicurazione,
ma non per le coperture aggiuntive RC auto. In effetti le garanzie
aggiuntive della RC auto, (furto e incendio, kasko, infortuni al
conducente, ecc.) fino all’entrata in vigore del DDL
Concorrenza 2017 contemplavano anche esse il tacito rinnovo. Attualmente
la situazione delle garanzie accessorie è la seguente: 1) nelle polizze
aggiuntive sottoscritte contestualmente alla RC auto, sia nello stesso
contratto che con contratto a parte, non è più possibile il tacito
rinnovo; 2) nelle polizze accessorie stipulate insieme al finanziamento
o l’acquisto di un’auto nuova rimane possibile il tacito rinnovo.
Nel suo caso non c’è quindi tacito rinnovo.
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Cordiali Saluti.