Il D.L. 24.3.2020 ha introdotto varie restrizioni, disciplinando anche quelle dei precedenti DPCM.
Quella che ha avuto maggior impatto sociale riguarda la limitazione della circolazione delle persone.
In ragione dell’ultima decretazione, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.
Pertanto, le violazioni non determineranno sanzioni penali ex art.650 c.p. e quindi chiunque sarà fermato dalle Autorità fuori della propria abitazione senza un valido motivo (motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute), rischia non più una denuncia penale ma una sanzione amministrativa da €400 a €3000, che potrà essere aumentata fino a 1/3 se il fatto è commesso alla guida di un veicolo o in caso di recidiva.
La valutazione della fondatezza del verbale e la decisione se applicare la sanzione e la determinazione della somma è demandata al Prefetto competente territorialmente. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace entro 30 giorni dall’avvenuta notifica.
In caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata opposizione, il Prefetto disporrà l’iscrizione a ruolo della somma.
E’ stato altresì previsto che le sanzioni amministrative, avranno efficacia retroattiva, facendo venire meno gli effetti penali delle infrazioni precedentemente accertate.
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