Molte persone lamentano problemi per la gestione con l’ex del regime di visita del figlio comune durante questo periodo di emergenza.
IL DPCM DELL’8 MARZO 2020, IL D.L. CURA ITALIA E GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI EMANATI nulla dispongono in merito, pertanto nessuna limitazione è stata attuata.
Anche alla luce di alcune decisioni intervenute, è ammessa l’applicazione delle disposizioni relative all’affidamento dei minori così come sancite nelle pronunce relative alle #separazioni e ai #divorzi con possibilità di spostamenti per i rientri presso la residenza.
In questo modo, qualora un genitore separato o divorziato volesse continuare la frequentazione con il figlio sarebbe legittimato,all’interno del medesimo comune,ad andare a prelevarlo senza che possa essergli contestata alcuna violazione. Diversamente, se il genitore che intende esercitare il diritto di visita è una persona soggetta al rischio contagio per la professione svolta o perché ha avuto contatti con infetti e per altri motivi, in questa specifica circostanza l’altro genitore potrebbe chiedere tutela al tribunale territorialmente competente esercitando l’azione prevista e disciplinata ex art.709 ter cpc finalizzata alla richiesta di temporanea sospensione o modifica del diritto di visita.
In ogni caso è consigliato il buon senso ed evitare inutili guerre in un periodo di emergenza come quello attuale.
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