
Come è noto per fronteggiare l’emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 sono state disposte delle restrizioni che hanno determinato la chiusura delle attività economico-produttive con effetti che si riflettono anche sul piano socio-economico. In considerazione di ciò tra le misure adottate è stata disposta anche la sospensione dell’attività di riscossione dei crediti fiscali e tributari con sospensione anche delle notifiche delle cartelle esattoriali, che determinano l’apertura dei procedimenti di riscossione.
Il divieto di notifica di nuove cartelle di pagamento è stato disposto dal D.L. n. 18/2020 cd. Decreto Cura Italia come emerge dall’analisi degli artt. 67 e 68 del decreto in esame.
La questione vale la pena affrontarla perchè sono giunte segnalazioni di persone che, nonostante la sospensione hanno ricevuto delle notifiche in questo periodo da parte dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione.
L’art. 67 comma 1. recita: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attivita’ di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”. L’art. 67, comma 4 peraltro dispone: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Il richiamo del predetto art. 12 ha destato numerose contrasti dal momento che i termini di accertamento del periodo di imposta 2015, sono stati prorogati al 31 dicembre 2022. Tuttavia, il comma 3 del medesimo art. 12 contiene una indicazione favorevole ai contribuenti, in ragione della quale “L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”, con il dovuto chiarimento che con la locuzione “non procede alla notifica” si deve intendere un espresso divieto.
L’Art. 68 al comma 1 stabilisce che: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia’ versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Alla luce di tutto quanto innanzi, qualora il concessionario della riscossione procedesse comunque alla notificazione di cartelle esattoriali, contravverrebbe al dedotto divieto e, in quel caso, il contribuente potrebbe essere nelle condizioni di impugnare la cartella notificata eccependo la nullità della stessa.
A conferma di tutto ciò si è pronunciata la stessa Agenzia delle Entrate nelle FAQ disponibili sul relativo sito (si confronti : https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq/)
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (anche per es. in tema di IVA all’importazione), alle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, c. 792, della L. n.160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali (es. Province – Comuni per TARI).