Questione delicata in questo periodo di emergenza attiene ai contratti di locazione, soprattutto quelli di tipo commerciale, a causa del ridotto o impossibile utilizzo dell’immobile. Trattasi comunque di una impossibilità limitata nel tempo o
di una riduzione delle possibilità di godimento, che si manifesta dal punto di vista giuridico come impossibilità parziale.
Le soluzioni adottabili possono essere diverse.
La prima può essere ravvisata nell’art.27 L.392/78 in virtù della quale, quando sussistono gravi motivi come quello del coronavirus, il conduttore può recedere con preavviso di 6 mesi.
La seconda ipotesi è quella di far valere l’impossibilità parziale sopravvenuta ex art.1464 cc che consentirebbe la riduzione del canone per il periodo dell’emergenza.
In alternativa, in conseguenza dee misure di cui al Dpcm 11marzo2020 e del dl Salva Italia, risulta ipotizzabile la sospensione temporanea del rapporto locatizio per l’incolpevole impossibilità temporanea di adempiere alla propria obbligazione di cui all’art.1256 cc. In quarto luogo potrebbe essere applicata la soluzione della “eccessiva onerosità sopravvenuta” ai sensi dell’art.1467 cc che legittimerebbe di risolvere il contratto da parte del conduttore senza preavviso di 6 mesi.
Vista la particolare situazione è ragionevole evitare un contenzioso e trovare una soluzione equa per ciascuna parte.
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